Inammissibile il ricorso che chiede una diversa ricostruzione dei fatti (Cass. civ. Sez. II n. 6484 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che, pur dedotto formalmente come violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 167 cod. proc. civ. ovvero come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., si traduca in realtà nella richiesta di una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti di causa. Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando la ratio decidendi si fondi su presupposti di fatto diversi da quelli ritenuti dal giudice di merito; il principio di non contestazione è inconferente quando la parte opposta abbia sin dall’origine allegato un ammontare differente e maggiore rispetto a quello assunto dal ricorrente a fondamento della censura. Il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Un committente aveva appaltato a un’impresa edile alcune opere di ristrutturazione della propria abitazione. All’esito del computo metrico le parti avevano concordato un corrispettivo finale, oltre IVA, al netto di alcune voci che non erano state conteggiate nell’apposita colonna. Nel corso del 2013 e del 2014 il committente aveva corrisposto diversi acconti, mediante bonifici e un pagamento in contanti.

L’impresa aveva quindi emesso fattura per il saldo e, ottenuto il decreto ingiuntivo, il committente aveva proposto opposizione, sostenendo di non dovere l’importo relativo alla posa delle piastrelle, mai eseguita, e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione di quanto già versato. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e rideterminato il saldo dovuto; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva condannato il committente al pagamento di una somma maggiore. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha articolato due motivi. Con il primo, deducendo la violazione degli art. 115 e 167 cod. proc. civ., ha lamentato che la Corte territoriale non avesse considerato la mancata contestazione, da parte dell’opposto, del valore delle opere eseguite e non eseguite e dell’importo degli acconti. Con il secondo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha prospettato l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella diversa quantificazione economica delle opere e delle somme corrisposte.

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non conferenti alla ratio decidendi. La Corte d’appello ha ricostruito i fatti muovendo da un corrispettivo pattuito di importo superiore a quello assunto dal Tribunale, corrispondente al totale risultante dal computo metrico prodotto da entrambe le parti. Le voci relative alle piastrelle erano state soltanto previste, ma non conteggiate nel prezzo, sicché il minuendo di riferimento era diverso da quello individuato in primo grado.

Il richiamo al principio di non contestazione è stato giudicato inconferente, perché l’opposto aveva sostenuto, sin dalla costituzione in primo grado e poi in appello, come pattuita e dovuta in origine una somma maggiore. La Corte ha inoltre valorizzato il contegno del ricorrente, il quale non aveva contestato la fattura azionata e aveva effettuato ulteriori pagamenti con causale di acconto sulla stessa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la quantificazione delle opere realizzate, di quelle non eseguite e delle somme versate non è stata affatto omessa, ma ha condotto a un risultato diverso perché fondata su differenti presupposti di fatto, analiticamente indicati in sentenza. Le censure, pertanto, si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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