La cessione del credito in corso di causa comporta la successione del cessionario nell’azione revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 6847 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito intervenuta in corso di causa comporta la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, atteso che l’azione revocatoria ordinaria costituisce un mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito ceduto e non già un diritto autonomo e distinto da esso. Ne consegue che il cessionario del credito, anche in caso di cartolarizzazione ex art. 58 T.U.B., può intervenire nel processo quale successore a titolo particolare nel diritto vantato dal cedente, anche in grado di appello, senza necessità di instaurare un autonomo giudizio. La regolamentazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione di principi fondamentali.
Il Fatto
Una società, affermandosi creditrice nei confronti di un soggetto, conveniva quest’ultimo avanti al Tribunale per sentir pronunciare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti di disposizione patrimoniale asseritamente pregiudizievoli per la garanzia del proprio credito. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia degli atti e condannando in solido il debitore, la società destinataria degli atti e un altro soggetto al pagamento delle spese di lite, mentre riteneva il difetto di legittimazione passiva di un’altra parte.
Avverso tale decisione proponeva appello il debitore, deducendo l’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Nel corso del giudizio di secondo grado interveniva una società cessionaria del credito, in forza di operazione di cartolarizzazione, chiedendo l’estromissione della società cedente e la conferma della decisione impugnata. La Corte d’Appello dichiarava l’estromissione della cedente e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’inefficacia degli atti dispositivi anche nei confronti della cessionaria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 111 c.p.c., 1260, 1263 e 2901 c.c. e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 130/1999, contestando l’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di revocatoria del cessionario del credito a seguito di cartolarizzazione. Secondo il ricorrente, in tale ipotesi non vi sarebbe successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., poiché l’oggetto del giudizio revocatorio non sarebbe il credito, ma il diritto potestativo all’inefficacia dell’atto dispositivo.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui la cessione del credito intervenuta in corso di causa comporta la successione ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso. L’azione revocatoria è stata qualificata come un mero strumento di conservazione della garanzia patrimoniale inerente al credito ceduto, non già un diritto autonomo e distinto da esso. In applicazione di tale principio, il cessionario può intervenire nel processo quale successore a titolo particolare anche in grado di appello, senza necessità di instaurare un autonomo giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la condanna al pagamento delle spese di lite del grado anche del contumace, laddove nulla era stato disposto nei confronti dell’altra contumace, dichiarata priva di legittimazione passiva. La Corte ha osservato che tale capo della sentenza di primo grado, non impugnato, era coperto da giudicato, sicché la Corte d’Appello aveva correttamente escluso ogni ulteriore statuizione di condanna nei confronti della predetta, limitando la regolamentazione delle spese ai soli appellanti soccombenti.
La Suprema Corte ha infine ribadito che la regolamentazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove siano violati principi fondamentali. Nel caso di specie, il contumace soccombente in quanto destinatario dell’atto revocato dichiarato inefficace è stato legittimamente condannato in solido con gli altri appellanti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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