Assegno ad personam e voci accessorie non sono fissi e continuativi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14322 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di passaggio dei dipendenti dal soppresso ICE all’ICE-Agenzia e al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam rilevano solo le voci retributive certe nell’an e nel quantum. Il trattamento migliorativo dei servizi previsto dall’art. 25 del c.c.n.l. EPNE 2006/2009 non possiede tali caratteri: esso dipende dallo stanziamento del fondo, dal raggiungimento di obiettivi predefiniti e dalla valutazione individuale, configurandosi come emolumento aleatorio. Ne consegue che tale voce, pur accessoria, non può essere ricompresa tra quelle cui l’art. 14, comma 26 octies, del d.l. n. 98/2011 attribuisce natura fissa e continuativa, né inclusa nel confronto tra i trattamenti goduti all’atto dell’inquadramento. Il ricorso per cassazione che, pur non sintetico, esponga censure intellegibili non è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
Il Fatto
Diversi dipendenti, già in servizio presso il soppresso Istituto per il Commercio Estero e transitati alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico in forza del d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 112/2010, avevano adito il Tribunale di Roma. Essi lamentavano che, nella determinazione dell’assegno ad personam, l’Amministrazione aveva escluso il trattamento migliorativo dei servizi e aveva mal valutato il trattamento degli assunti prima dell’1/1/1998.
Il Tribunale accoglieva in parte le domande. La Corte d’appello di Roma limitava il riconoscimento della sola voce “trattamento migliorativo dei servizi”, qualificandola come fissa e continuativa ai sensi dell’art. 14, comma 26 octies, del d.l. n. 98/2011. L’ICE e il Ministero ricorrevano per cassazione con due motivi; i dipendenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e la rigetta. L’atto processuale non impone una struttura rigida: se il ricorso contiene gli elementi indispensabili per comprendere la censura, non rilevano le modalità espositive. Il difetto di sinteticità determina inammissibilità solo quando l’estensione renda incomprensibili le questioni, come chiarito da Cass. n. 21397 del 2019.
Nel merito, la questione riguarda la determinazione del trattamento economico di provenienza. La Corte richiama la propria giurisprudenza sul passaggio dei dipendenti dall’IPI al MISE: Cass. n. 641 del 2022 e Cass. n. 32438 del 2021. In tema di irriducibilità della retribuzione non basta che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale: occorre accertare che la voce sia certa nell’an e nel quantum.
Concorrono alla base di calcolo le voci corrisposte in misura fissa e continuativa, non gli emolumenti variabili o provvisori, sui quali il dipendente non può riporre affidamento. Tali caratteri di fissità e continuità non si riscontrano nel trattamento migliorativo dei servizi, disciplinato dall’art. 25 del c.c.n.l. EPNE 2006/2009, che lo collega al raggiungimento di risultati e a obiettivi previamente attribuiti.
L’emolumento difetta di certezza nell’an, potendo non spettare in dipendenza dello stanziamento del fondo e del superamento di una soglia minima di performance, e difetta di certezza nel quantum, essendo riferito al Fondo unico di amministrazione. L’importo percepito dipende dalla valutazione individuale e dall’effettiva presenza in servizio, con conguagli caso per caso. Per la sua aleatorietà la voce non può essere inclusa nel confronto tra i trattamenti accessori.
Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto della domanda. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, sono poste a carico dei controricorrenti.
Nota della Redazione
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