Contraddittorio preventivo dovuto solo per tributi armonizzati (Cass. civ. Sez. V n. 14328 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati. Per i tributi non armonizzati, come IRPEG e IRAP, non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, che sussiste solo ove risulti specificamente sancito. Ne consegue che il giudice di appello, nel dichiarare l’invalidità dell’avviso di accertamento per omessa interlocuzione preventiva, non può estendere l’annullamento al recupero ai fini dei tributi non armonizzati.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato il proprio appello, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo al 2014 per IVA, IRAP e sanzioni.

Con l’atto impugnato si contestava alla società l’indetraibilità dell’IVA relativa a contratti di appalto riqualificati dall’Ufficio come somministrazione di manodopera. Il ricorso della contribuente era stato accolto per la mancanza del contraddittorio endoprocedimentale; la CTR, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla c.d. prova di resistenza, aveva ritenuto non pretestuose le questioni sollevate. La società è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., articolando due censure.

Con la prima l’Ufficio lamenta che i giudici di appello, pur affermando che l’obbligo di contraddittorio operi solo nell’ambito dei tributi armonizzati, abbiano comunque annullato integralmente l’avviso di accertamento, che riguardava anche la ripresa dell’IRAP. La censura è accolta.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, secondo cui l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale è posto a carico dell’Amministrazione, a pena di invalidità dell’atto, esclusivamente per i tributi armonizzati, subordinatamente all’onere del contribuente di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere e all’assenza di un’opposizione meramente pretestuosa. Per i tributi non armonizzati un analogo vincolo generalizzato non è rinvenibile, sussistendo solo ove specificamente sancito.

Pertanto, per gli accertamenti ai fini IRPEG e IRAP, assoggettati alla sola normativa nazionale e vertendosi in ambito di indagini a tavolino, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo. Nel caso di specie, quanto alla verifica ai fini delle imposte dirette, tale obbligo non era configurabile, essendo circostanza pacifica che l’attività non si fosse svolta presso i locali della contribuente. Il giudice di appello, annullando il provvedimento anche per il recupero ai fini IRAP, non si è attenuto a tali principi.

La seconda censura è invece infondata: la Commissione regionale ha dato adeguatamente conto della natura non pretestuosa delle eccezioni, relative alla difficoltà di qualificare lo schema contrattuale, all’opportunità di valutare il materiale documentale acquisito mediante questionari e alla necessità di verificare se i mezzi di lavoro fossero stati messi a disposizione dalle società appaltatrici.

Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi illustrati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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