Accertamento sintetico: scostamento rilevato in due annualità e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 19916 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, l’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, non richiede che lo scostamento reddituale sia “accertato” per due anni, essendo sufficiente che esso sia rilevato nell’anno accertato e in un altro, anche successivo e non necessariamente consecutivo. L’Ufficio non è tenuto ad accertare contestualmente due o più periodi d’imposta: ciò che rileva è la sussistenza di elementi e circostanze di fatto idonei a fondare l’attribuzione di un reddito complessivo superiore al dichiarato per due o più anni. La disciplina introduce una presunzione legale relativa, che dispensa l’Amministrazione da ulteriore prova sui fattori-indice e pone a carico del contribuente la prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera disponibilità di ulteriori redditi.

Il Fatto

La contribuente era attinta da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2008. Proponeva ricorso davanti al giudice di prossimità, che lo accoglieva su duplice presupposto: la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo rispetto all’anno 2007, quale seconda annualità, e la mancata considerazione della documentazione offerta in ordine a redditi ulteriori, anche del nucleo familiare, idonei a dimostrare una maggiore capacità di spesa.

La Commissione Tributaria regionale, adita su appello dell’Ufficio, riformava la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’avviso pur in assenza di estensione dell’accertamento all’anno 2007, posto che gli indici di capacità contributiva non contestati erano gli stessi del 2008, e giudicando inidonee le disponibilità finanziarie addotte a superare la presunzione legale. La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Avvocatura generale dello Stato resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo concernente il difetto dei presupposti dell’accertamento sintetico. Richiamando una propria decisione su fattispecie speculare, osserva che la norma non esige che lo scostamento sia “accertato” per due anni: è sufficiente che sia rilevato nell’anno accertato e in un altro, anche successivo e non necessariamente consecutivo. L’Ufficio, dunque, non deve procedere all’accertamento contestuale per due o più periodi d’imposta; occorre che sussistano elementi e circostanze di fatto dai quali desumere fondatamente un reddito complessivo superiore al dichiarato per due o più anni.

Sotto altro profilo il motivo è dichiarato inammissibile. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., impone al ricorrente che censuri la motivazione dell’avviso di accertamento di riportarne testualmente i passi asseritamente mal interpretati, sì da consentire la verifica della censura mediante il solo esame del ricorso. Essendo la CTR pervenuta a riconoscere lo scostamento anche in ragione della mancata contestazione della contribuente, era onere di quest’ultima riportare almeno per estratto l’atto impugnato; onere rimasto inadempiuto.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancanza di regolare delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo, la Corte lo reputa inammissibile: la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata né il ricorrente specifica di averla dedotta nei gradi di merito, con la conseguenza che essa è nuova in sede di legittimità. Nel merito, poi, l’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 richiede la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato di carriera direttiva, non necessariamente con qualifica dirigenziale, senza che la declaratoria di incostituzionalità di altra disposizione incida sulla validità degli atti.

Il terzo motivo, concernente la dedotta illegittimità dei coefficienti redditometrici e la violazione dell’art. 23 Cost., è parimenti inammissibile perché nuovo, e comunque infondato: i decreti ministeriali non contengono norme di determinazione del reddito ma assolvono a funzione accertativa e probatoria, restando il contribuente abilitato a dimostrare l’insussistenza del maggior reddito.

Da ultimo, il motivo sull’onere della prova è respinto. La Corte ribadisce che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: il giudice tributario non può privare gli indicatori del valore presuntivo attribuito dal legislatore, ma può valutare la prova offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. La prova contraria esige riscontri documentali su circostanze sintomatiche dell’utilizzo dei redditi ulteriori per coprire le spese contestate: non basta la mera disponibilità o il semplice transito della ricchezza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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