Assegno nucleo familiare: onere probatorio del reddito anche per il lungo soggiornante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2603 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso del requisito reddituale dell’intero nucleo familiare costituisce elemento costitutivo del diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 della legge n. 153/1988, e il relativo onere della prova grava sul richiedente. Tale onere ricade tanto sul cittadino italiano o europeo quanto sul cittadino extraeuropeo titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornante, poiché la norma non prevede distinzioni di provenienza territoriale. Non configura discriminazione la pretesa di una attestazione del reddito complessivo del nucleo che ecceda la sola certificazione personale del richiedente, e non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Il Fatto

La vicenda riguarda il ricorrente, cittadino di Stato terzo titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, che aveva chiesto all’I.N.P.S. l’assegno per il nucleo familiare con riferimento ai familiari residenti nel Paese di origine.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda per la mancata produzione della documentazione reddituale. La Corte d’appello di Bologna ha confermato il rigetto, ravvisando la carenza di allegazione e prova del requisito reddituale e l’inesatta individuazione dei soggetti beneficiari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla richiesta pregiudiziale del ricorrente, volta a stabilire se l’assegno integri una prestazione assistenziale essenziale ai sensi dell’art. 11, paragrafo 4, della direttiva n. 2003/109/CE e se il principio di parità di trattamento risulti violato. Su tale questione il Collegio dichiara di voler dare continuità all’orientamento espresso da Cass. Sez. Lav. n. 25663 del 2023, richiamato unitamente a Cass. Sez. Lav. n. 4377 del 2023.

Secondo tale indirizzo, ai lavoratori migranti il trattamento va esteso in base alla legge del luogo di svolgimento della prestazione, anche se i familiari risiedono altrove. L’estensione risponde a finalità egualitarie e non giustifica l’assunto secondo cui il reddito familiare del lavoratore extracomunitario andrebbe accertato unicamente sulla base del modello CUD, che certifica il solo reddito del richiedente.

L’assegno non integra la retribuzione del capofamiglia ritenuta insufficiente in via presuntiva, ma introduce un beneficio in favore del nucleo, commisurato a un accertamento in concreto del reale fabbisogno, dato dal rapporto tra numero dei componenti e reddito complessivo. Da ciò la Corte conferma che il possesso del requisito reddituale in capo all’intero nucleo è elemento costitutivo del diritto e che l’onere probatorio ricade su chi chiede la prestazione, senza distinzione tra cittadino italiano, europeo o extraeuropeo.

La disciplina dell’art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988 non opera alcun distinguo tra tipologie di lavoratori, e il mancato riferimento alla provenienza territoriale è coerente con la funzione dell’assegno al nucleo familiare. Pertanto non è configurabile alcuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio e non trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale.

La Corte rileva inoltre che il motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione della documentazione già prodotta, inammissibile in sede di legittimità, ove il sindacato sull’apprezzamento dei fatti è limitato alle ipotesi di violazione delle regole sulle prove legali e al rispetto del minimo costituzionale di motivazione. I documenti esaminati dalla Corte territoriale non hanno natura di prova legale ai sensi degli artt. 2700 e 2702 cod. civ. e la Corte ha congruamente spiegato perché dall’attestato di stato di famiglia non fosse desumibile l’ammontare dei redditi del nucleo. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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