Competenza del giudice del lavoro per l’agente persona fisica: la domanda prevale sulle contestazioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6894 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia, la determinazione della competenza, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., va effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale, alla quale deve farsi riferimento salvo che la prospettazione ivi contenuta appaia prima facie artificiale e volta a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge. Detta regola non può essere derogata dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto, dovendo la competenza essere riscontrata sulla base della domanda dell’attore. Con riguardo all’agente persona fisica, opera una presunzione che induce a ritenere la prestazione resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo i presupposti del rapporto di parasubordinazione ex art. 409, n. 3, c.p.c., che radica la competenza del giudice del lavoro; il carattere della personalità difetta invece quando l’agente sia una società o abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, gestendo un’impresa autonoma. Ne consegue che, per le controversie relative a tale rapporto, trova applicazione il criterio territoriale del foro del lavoratore di cui all’art. 413, quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
Un agente, dopo un decennio di lavoro subordinato, instaurava con la società preponente un contratto di agenzia, operando come agente persona fisica per la Regione Lombardia e avvalendosi di quattro subagenti. Alla cessazione del rapporto, l’agente adiva la Sezione lavoro del Tribunale di Como per il pagamento di indennità e provvigioni, qualificando il rapporto come parasubordinato ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c..
La società si costituiva eccependo l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, deducendo il carattere imprenditoriale dell’attività svolta e invocando una clausola contrattuale che attribuiva la competenza al Tribunale civile di Milano. Il Tribunale di Como, con ordinanza del 9.7.2025, dichiarava la propria competenza; avverso tale decisione la società proponeva regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza si determina in base al contenuto della domanda giudiziale, come stabilito dall’art. 10 c.p.c. Tale regola, valevole per ogni tipo di competenza e non soltanto per quella di valore, non può essere derogata dalle contestazioni del convenuto circa la sussistenza del rapporto: la competenza va riscontrata sulla base della domanda dell’attore e non sulle difese del convenuto, salvo che la prospettazione appaia prima facie artificiosa e finalizzata a sottrarre la causa al giudice predeterminato per legge.
Quanto all’individuazione del giudice funzionalmente competente in materia di contratti di agenzia, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il requisito della personalità dell’attività difetta, con conseguente esclusione del rito del lavoro, quando l’agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato l’attività con criteri imprenditoriali, gestendo un’impresa autonoma. In tali ipotesi, la creazione di un autonomo centro di imputazione esclude che il rapporto possa rientrare nel novero di quelli disciplinati dall’art. 409, n. 3, c.p.c.
Viceversa, per l’agente persona fisica opera una presunzione che induce a ritenere la prestazione resa in maniera continuativa e coordinata, con conseguente sussistenza dei presupposti della parasubordinazione e radicamento della competenza del giudice del lavoro. Tanto si evince dalle allegazioni del ricorrente, il quale aveva prospettato lo svolgimento di una collaborazione personale, coordinata e continuativa a favore della società, organizzando le attività di vendita e intrattenendo i rapporti con la preponente, con collaboratori in funzione meramente ausiliaria.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di competenza del Tribunale di Como, individuato quale giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 413, quarto comma, c.p.c., nella cui circoscrizione ricade il domicilio del lavoratore. Il ricorso per regolamento di competenza è stato conseguentemente rigettato, con rimessione delle parti davanti al giudice dichiarato competente per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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