Previdenza complementare comparto sicurezza: nessun obbligo di istituire il fondo (TAR Marche n. 1049 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata istituzione delle forme pensionistiche complementari per il personale del comparto sicurezza e difesa non integra un inadempimento fonte di responsabilità risarcitoria. Le disposizioni di riferimento — art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 — prevedono che le forme pensionistiche «possono essere istituite», attribuendo alle amministrazioni una mera facoltà e non un obbligo di provvedere. Il sistema è integralmente devoluto alla negoziazione e concertazione sindacale, con esito per definizione incerto e senza termini di attuazione, così da escludere anche un danno da ritardo. Il singolo dipendente non è titolare di una posizione attuale e concreta, dovendo la tutela passare attraverso le istanze negli organi di rappresentanza. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, pur autorevoli, non vincolano il giudice nazionale e non mutano tale conclusione.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e transitati dal 1° gennaio 2017 nell’Arma dei Carabinieri con assegnazione della qualifica militare, agiscono per il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione della previdenza complementare prevista dal d.lgs. n. 124/1993. Essi assumono di essere entrati in servizio dopo il 1995, ovvero di non aver maturato a quella data i diciotto anni di contribuzione, con conseguente assoggettamento al sistema misto o al solo contributivo.

Su tale premessa fondano un’aspettativa qualificata all’istituzione del fondo integrativo e articolano il pregiudizio in tre voci: mancata corresponsione della quota datoriale, mancato risparmio fiscale sulle somme da destinare al fondo e mancata possibilità di conferirvi il trattamento di fine rapporto. Le amministrazioni intimate eccepiscono, tra l’altro, il difetto di competenza territoriale, il difetto di legittimazione attiva e passiva, l’insussistenza dell’obbligo e la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza territoriale: in applicazione del criterio della sede di servizio di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., la controversia investe il rapporto di pubblico impiego dei ricorrenti, per ciascuno dei quali la sede è situata nel territorio marchigiano. Richiama sul punto una serie di pronunce conformi dei giudici amministrativi.

Il Tribunale ritiene poi di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, compresa la dubbia legittimazione dei singoli, perché la domanda è infondata nel merito. Il passaggio centrale è la qualificazione della posizione soggettiva: il sistema della previdenza complementare è stato dal legislatore integralmente devoluto alle procedure di negoziazione e di concertazione. Ne deriva che le amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non potendo disciplinare unilateralmente la materia, né sono previsti termini di attuazione configurabili come ritardo.

L’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005 adoperano la formula della facoltà («possono essere istituite»), condizionata alla collaborazione di più soggetti. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 8440/2021, secondo cui la tutela dei singoli passa necessariamente attraverso le loro istanze negli organi di rappresentanza sindacale, e un eventuale obbligo di avvio del procedimento non potrebbe fondare né il rito del silenzio né una responsabilità ex art. 2-bis legge n. 241/1990.

Sul piano dei soggetti obbligati, il Tribunale osserva che avrebbe dovuto rivestire parte attiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non evocato in giudizio, in ragione dell’impatto sul bilancio e sull’erosione della base imponibile. Se un obbligo fosse configurabile, si tratterebbe di obbligazione plurisoggettiva da eseguirsi congiuntamente: non potrebbero risponderne solo alcuni dei coobbligati, essendo comunque mancato il «concerto» tra tutti i soggetti coinvolti.

Quanto alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2026, che ha accolto il reclamo n. 213/2022, il Collegio ne esclude la capacità di mutare l’orientamento nazionale: essa origina da un reclamo associativo, non di singoli, e non vincola il giudice nell’interpretazione della Carta sociale europea, richiamando Corte cost. n. 120/2018. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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