Assoluzione penale con formula dubitativa non vincola il giudice civile (Cass. civ. Sez. I n. 15052 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di assoluzione pronunciata con la formula dubitativa di cui all’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. non spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, né ex art. 652 cod. proc. pen. né ex art. 654 cod. proc. pen., poiché difetta un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato. Il giudice civile procede ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, secondo il criterio del più probabile che non, restando libero di utilizzare, senza obbligo, le prove raccolte in sede penale come fonte del proprio convincimento. Nel giudizio di legittimità, ove ricorra l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., il motivo di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile.

Il Fatto

Un ente ecclesiastico conveniva in giudizio un imprenditore e una banca, deducendo che l’assegno bancario con cui era stato prelevato denaro da un conto corrente intestato all’ente recava una firma apocrifa e che l’imprenditore aveva incassato la somma appropriandosene illecitamente.

Nel corso del processo civile il tribunale penale assolveva l’imprenditore con formula dubitativa. Il giudice di primo grado riconosceva la responsabilità civile; la Corte d’appello di Campobasso riduceva l’importo della condanna, confermando la decisione quanto all’an. L’imprenditore ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, che il giudicato penale assolutorio avrebbe dovuto imporre il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva l’omessa motivazione su un punto decisivo della causa, sostenendo che la partecipazione del vescovo, costituitosi parte civile nel giudizio penale, avrebbe reso vincolante l’accertamento assolutorio nel processo civile.

La Corte esclude tale vincolo. La sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato, non già quando sia pronunciata per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato. Il collegio richiama sul punto Cass., sez. 2, n. 17708 del 2023 e Cass., sez. L., n. 3376 del 2011.

Il giudice civile è chiamato a un accertamento autonomo, con pienezza di cognizione. La valutazione del nesso di causalità materiale è diversa nei due giudizi: in sede penale rileva l’elevato grado di credibilità prossimo alla certezza, in sede civile il criterio del più probabile che non. È richiamata Cass., Sez. Un., n. 576 del 2008. Il giudice civile può utilizzare, senza obbligo, le prove raccolte nel giudizio penale, purché le valuti criticamente: Cass., sez. 3, n. 12164 del 2021 e Cass., sez. 3, n. 16893 del 2019. La sospensione del giudizio civile opera solo nei limiti dell’art. 75, comma 3, cod. proc. pen..

La Corte rileva inoltre che la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile. La doppia conforme di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, impedisce la deduzione del vizio, sussistendo anche quando gli argomenti ulteriori del giudice d’appello si fondino sul medesimo percorso logico-argomentativo: Cass., n. 7724 del 2022. A nulla vale che la motivazione d’appello sia più articolata, dovendo il ricorrente dimostrare la diversità delle ragioni di fatto tra i due gradi.

Il secondo motivo, relativo alla asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è infine dichiarato inammissibile: il vizio di omessa pronuncia riguarda solo questioni di merito, non le eccezioni pregiudiziali di rito, come quella di inammissibilità dell’appello o di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass., n. 1701 del 2009; Cass., sez. 3, n. 25154 del 2018). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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