Ricorso per cassazione inammissibile se redatto per relationem (Cass. civ. Sez. II n. 12617 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può essere redatto per relationem, mediante mero rinvio ad atti processuali, ma deve contenere gli elementi che consentano alla Corte di esaminare direttamente la decisività delle questioni sollevate e la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La censura che prospetti un errore materiale nella ricostruzione della figura del dante causa, ove non proposta nei precedenti gradi di giudizio, non è deducibile per la prima volta in cassazione ed è rimediabile solo con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Il Presidente di sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte ed essere nominato relatore del collegio investito della decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio i titolari del fondo confinante davanti al Tribunale di Nola per ottenere l’accertamento di una servitù di passaggio costituita con atto del 1911 e la condanna alla rimozione degli ostacoli. I convenuti eccepivano l’inesistenza della servitù, l’assenza di contiguità e l’intervenuta prescrizione per mancato esercizio.
Il Tribunale rigettava la domanda: pur riconoscendo l’originaria costituzione, rilevava che nell’atto di trasferimento del 1971 il bene era stato ceduto privo di oneri, manifestando la volontà di escludere la servitù. La Corte d’appello di Napoli confermava, precisando che il richiamo ai diritti ed oneri inerenti riguardava una strada comune e non la servitù dedotta. Il soccombente ricorre in cassazione con un motivo; la parte convenuta resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto una questione di composizione del collegio. Il Presidente ha redatto la proposta di definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. Richiamando Sezioni Unite n. 9611 del 2024, la Corte osserva che la proposta non rivela funzione decisoria e che la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente non costituisce fase autonoma di riesame. La presenza del proponente nel collegio, ed eventualmente il suo ruolo di relatore, non integra quindi l’incompatibilità prevista dagli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ.
Nel merito, il motivo denuncia errori in procedendo: la Corte d’appello avrebbe individuato in modo erroneo il dante causa, trascurando l’atto di donazione del 1990 che aveva trasferito il fondo con tutte le servitù attive e passive risultanti dai titoli pregressi. Da qui la tesi della continuità della servitù, quale emergente dal titolo originario e ribadita nell’atto di donazione.
Il ricorso è inammissibile per più ragioni autonome. Anzitutto il motivo non soddisfa l’onere di specifica indicazione delle ragioni di impugnazione imposto dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorso non può essere redatto per relationem, con mero rinvio ad atti processuali non precisati, ma deve contenere tutti gli elementi necessari perché la Corte di legittimità esamini direttamente la decisività delle questioni. La Corte richiama sul punto Cass. n. 342 del 2021 e Cass. n. 11984 del 2011.
In secondo luogo, dalla lettura del ricorso non emerge che la confusione tra i due soggetti omonimi sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Nella sentenza impugnata non si rinviene traccia di tale discussione: l’atto di donazione del 1990 vi è menzionato tra i titoli di provenienza richiamati nella citazione introduttiva, ma senza rilievo autonomo nella motivazione. La censura attiene, in realtà, a un presunto errore materiale nella ricostruzione del dante causa che, se esistente e decisivo, avrebbe dovuto essere valorizzato mediante revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non con il ricorso per cassazione.
Il ricorso è rigettato con condanna alle spese, oltre all’ulteriore somma ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte applica inoltre la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con liquidazione in favore della parte controricorrente e della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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