Astensione del difensore e richiesta di trattazione orale impongono il rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 11602 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale formulata dal difensore, la successiva adesione dello stesso difensore all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria impone al giudice di disporre il rinvio della trattazione del processo. Il giudicante non può procedere in assenza delle conclusioni della difesa, poiché la celebrazione del giudizio in tale contesto determina una violazione del diritto di difesa. La regola trova fondamento nella necessità di assicurare l’effettività della partecipazione difensiva nel giudizio di appello, con conseguente annullamento della sentenza emessa in spregio a tale obbligo.

Il Fatto

Il difensore di fiducia dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in grado di appello, la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Crotone per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal comma 7 della medesima disposizione.

La questione approda dinanzi alla Corte suprema a seguito della mancata celebrazione della discussione orale. La difesa aveva chiesto la trattazione orale e, in un secondo momento, aveva comunicato alla Corte territoriale l’intenzione di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali per i giorni 7, 8 e 9 febbraio 2024. Nonostante ciò, il giudice di appello aveva emesso la sentenza di condanna senza le conclusioni dell’imputato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi. La difesa denuncia, con il primo, la violazione di norme processuali per essere stata celebrata l’udienza nonostante la richiesta di trattazione orale e l’adesione all’astensione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, prospettando l’elusività del percorso argomentativo territoriale e l’illogicità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte suprema concentra la propria analisi sul primo motivo, ritenuto fondato ed assorbente, così da rendere superfluo l’esame della seconda doglianza. Il percorso argomentativo muove dall’accertamento di due circostanze storiche documentate: la richiesta di trattazione orale, depositata a mezzo pec in data 30 novembre 2023, e la comunicazione dell’adesione all’astensione, effettuata il 31 gennaio 2024 con riferimento specifico all’udienza del 09 febbraio 2024.

Da tali premesse la Corte desume l’obbligo, in capo al giudice di appello, di disporre il rinvio della trattazione. La conclusione si fonda sul rilievo che, in presenza di una richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore all’astensione proclamata dagli organismi di categoria implica il dovere del giudicante di differire il procedimento, onde garantire l’effettività del diritto di difesa.

Il principio viene confermato in via interpretativa anche attraverso il richiamo al precedente indicato dal ricorrente, che la Corte richiama a contrariis. La sentenza impugnata risulta pertanto viziata dal mancato rispetto di tale obbligo e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catanzaro per il nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *