Bancarotta documentale: dolo specifico e distinzione tra le due fattispecie (Cass. pen. Sez. V n. 13296 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. sono autonome e alternative e non possono essere confuse tra loro. L’ipotesi di sottrazione, distruzione o occultamento dei libri e delle scritture contabili, alla quale è riconducibile anche l’omessa tenuta, richiede il dolo specifico di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. L’ipotesi di tenuta irregolare o incompleta, che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, richiede il solo dolo generico. Una volta contestata la condotta che esige il dolo specifico, il giudice deve accertarne la sussistenza e non può ritenere integrata, in sua vece, la diversa condotta della tenuta irregolare.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione del GUP presso il Tribunale di Bari, dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 217, comma 1, n. 2, legge fall. e riduceva la pena per il residuo reato di bancarotta di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., con il beneficio della sospensione condizionale.
Al ricorrente, amministratore di una società dichiarata fallita nel novembre 2015, era stato contestato di avere sottratto la documentazione contabile, consegnandone solo una parte dopo il fallimento, senza aggiornare le scritture e senza redigere i bilanci per il 2012 e il periodo successivo. La difesa deduceva che il curatore aveva ricostruito patrimonio e volume d’affari e che la contabilità risultava aggiornata fino all’anno precedente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce la struttura dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., individuando due tipologie distinte. La prima (c.d. specifica) consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili e richiede il dolo specifico. Ad essa è riconducibile anche l’omessa tenuta dei libri, quando la condotta omissiva sia sorretta dal medesimo dolo specifico; in mancanza, la condotta può essere sussunta nella bancarotta documentale di cui all’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 2012; Sez. 5, n. 11115 del 2015; Sez. 5, n. 18320 del 2019).
La seconda tipologia è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio. Sul piano oggettivo presuppone un accertamento condotto su libri effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari; si realizza mediante una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità (Sez. 5, n. 5081 del 2020). Per questa ipotesi è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 18634 del 2017; Sez. 5, n. 26379 del 2019; Sez. 5, n. 33114 del 2020).
Le due ipotesi sono autonome e alternative, sicché non è più sostenibile l’opzione ermeneutica che le riteneva equivalenti ai fini della configurabilità del delitto (Sez. 5, n. 15743 del 2023). La differenza strutturale tra le due categorie non può essere messa in discussione dalla prassi di contestare le condotte in forma alternativa. Quando emerge la fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari, anche nella forma dell’omessa tenuta, non può essere addebitata all’agente la fraudolenta tenuta delle medesime. Una volta contestata la condotta che richiede il dolo specifico, il giudice deve verificare le prove su quella ipotesi e non può ritenere integrata, invece, la tenuta irregolare.
Nel caso concreto la sentenza è errata e la motivazione viziata perché non affronta adeguatamente la prova del dolo specifico, postulandolo in via presuntiva. La contabilità risultava aggiornata fino al 2011, ultimo anno operativo della società, e la mancata contestazione di una concorrente bancarotta distrattiva non consente di supplire al ragionamento probatorio sul dolo. La Corte di merito avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del coefficiente soggettivo, non bastando il richiamo alle qualità personali dell’imputato e alla sua presunta capacità di comprendere la funzione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per nuovo esame sull’elemento psicologico.
Nota della Redazione
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