Attenuanti generiche e rapina: diniego non sindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36868 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza obbligo di prendere in esame tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne consegue che in cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il motivo che reitera doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese non è consentito in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 12/02/2025, ha confermato la condanna per il reato di rapina, negando l’applicazione delle attenuanti generiche e rigettando la richiesta di rideterminazione della pena.
Con il primo motivo deduce il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione posta a base del diniego di applicazione dell’art. 628 cod. pen., come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione a fondamento del diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il primo e il secondo motivo sono giudicati non consentiti perché fondati su argomenti meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito.
La Corte richiama un consolidato orientamento (Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli; Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo), secondo cui il ricorso che riproponga censure già formulate nei gradi precedenti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in sede di legittimità.
Il giudice di merito ha valorizzato, in senso ostativo, l’uso di una pistola priva di tappo rosso e munita di caricatore, qualificabile come arma ai sensi dell’art. 4 l. n. 110/1975, la sussistenza di precedenti a carico del ricorrente e l’alterazione della targa dell’autovettura usata per raggiungere il luogo del fatto, sintomo di pre-organizzazione della condotta.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il diniego è stato fondato sulle modalità del fatto, caratterizzate dall’impiego dell’arma, dall’ammontare del profitto, dalla non occasionalità della condotta e dalla fuga del ricorrente.
Sulla graduazione della pena, la Corte ricorda che essa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2 n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù; Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Mastro; Sez. 1 n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti).
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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