Motivi nuovi inammissibili in Cassazione se non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 3007 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca, quali motivi di legittimità, censure relative a violazioni di legge già deducibili ma non proposte con i motivi di appello. È altresì inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, miri a una rivalutazione del compendio probatorio o a una alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità. L’affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sorretta da congrua e logica motivazione, non è censurabile in Cassazione attraverso mere doglianze in punto di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Perugia che, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Terni, aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, r.d. n. 267/1942, rideterminando la pena in quattro anni di reclusione. La Corte territoriale aveva accertato la responsabilità dell’imputato per condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relative alla vendita di terreni edificabili, e per la sua qualità di amministratore di fatto.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente denunciava la violazione di legge in relazione all’art. 216, primo comma, legge fall. e il vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità per la condotta di bancarotta patrimoniale. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione estranea al sindacato demandato al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo, il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all’art. 223 legge fall. e vizio di motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto. La Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato, rilevando che i dedotti difetti motivazionali non emergevano dal provvedimento impugnato, il quale aveva invece offerto un congruo e logico apparato giustificativo dell’affermazione di responsabilità.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte ha rilevato che il motivo presentava profili di censura nuovi, in quanto inerenti a violazioni di legge deducibili ma non dedotte in precedenza quali motivi di appello, secondo la prescrizione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come emerso dall’incontestato riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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