Inesistenza della notifica dell’appello all’Agenzia delle entrate e giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 26752 del 05.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello effettuata nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del credito tributario è inesistente e non meramente nulla. La successiva costituzione in giudizio dell’ente effettivamente legittimato, intervenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, non sana retroattivamente il vizio, perché il rapporto processuale impugnatorio non è mai sorto. Ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza che possa disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il Fatto
Il contribuente presentava, per gli anni di imposta 2010-2013, alcune dichiarazioni integrative esponendo crediti di imposta da redditi di capitale di fonte estera, di provenienza elvetica, e compensava con essi il debito fiscale. L’Ufficio, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, disconosceva il credito e contestava la compensazione con avviso bonario.
Dopo il rigetto in primo grado dell’impugnazione dell’avviso bonario, veniva emessa cartella esattoriale per il recupero della stessa somma. Anche il ricorso avverso la cartella era respinto, e l’appello veniva dichiarato inammissibile per l’inesistenza della notifica dell’impugnazione, indirizzata all’agente della riscossione invece che all’Agenzia delle entrate. Il contribuente ricorreva per cassazione avverso entrambe le pronunce.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone in via preliminare la riunione dei due ricorsi, per identità del rapporto tributario e consequenzialità dei giudizi: l’impugnazione della cartaella assorbe quella dell’avviso bonario, atto meramente facoltativo e non compreso tra quelli elencati nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso relativo al giudizio sull’avviso bonario è quindi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, il ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell’appello è infondato. La costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, depositata dopo il decorso del termine impugnatorio, non sana retroattivamente la inesistenza della notificazione, non essendo sorto alcun rapporto processuale con l’ente legittimato, del tutto estraneo rispetto all’agente della riscossione.
Non giova il richiamo al principio secondo cui l’erronea individuazione del concessionario non determina l’inammissibilità della domanda, ma consente la chiamata in causa dell’ente creditore. La Corte lo ritiene limitato al primo grado, quale garanzia del convenuto, e inidoneo a configurare un dovere di integrazione che eluda le preclusioni e le decadenze poste a tutela del contraddittorio.
Neppure è ammessa l’integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della parte vittoriosa in primo grado non tempestivamente evocata, fuori dai casi di litisconsorzio necessario. L’agente della riscossione non era parte nel giudizio di primo grado né litisconsorte necessario. La sentenza favorevole all’Amministrazione è dunque passata in giudicato, non ricorrendo le condizioni dell’art. 1306 cod. civ., poiché i due soggetti, in ragione del rapporto di delegazione, non sono creditori solidali.
Nota della Redazione
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