Art. 471 c.c. Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario; osservate le disposizioni dell’art. 394.
L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.
L’art. 474 c.c. apre la disciplina delle modalità con cui il chiamato all’eredità può accettarla.
Problema: individuare il confine tra un accordo mortis causa vietato e un atto tra vivi che produce effetti solo dopo la morte.
Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con…
Art. 538 c.c. — Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.
Il diritto italiano prevede tre forme ordinarie di testamento – olografo, pubblico e segreto – ciascuna con requisiti, costi e livello di rischio diversi.
Un testamento può essere contestato per un difetto formale, l’incapacità del testatore o una volontà falsata da errore, dolo o violenza.
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