Art. 538 c.c. Riserva a favore degli ascendenti

Art. 538 c.c. — Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

L’art. 538 c.c., nel sistema della successione necessaria, non individua la categoria dei legittimari in astratto — funzione già svolta dall’art. 536 c.c., che contempla gli ascendenti come legittimari solo in via subordinata — ma determina la misura della loro tutela. La funzione della norma è quindi quantitativa e sistematica: fissa quando e in quale misura gli ascendenti possono opporre il limite legale alla libertà di disporre del defunto, mentre la loro appartenenza al novero dei legittimari deriva dal quadro generale già tracciato dall’art. 536 c.c.

Cosa prevede l’articolo

Primo comma. Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 544 c.c.

Secondo comma. Se gli ascendenti sono più di uno, la riserva si ripartisce tra loro secondo i criteri previsti dall’art. 569 c.c.

Applicazione pratica

La tutela degli ascendenti ha carattere recessivo rispetto a quella dei discendenti: il presupposto negativo dell’art. 538 c.c. è l’assenza di figli, e la presenza di figli — o di discendenti che subentrano per rappresentazione — esclude del tutto la riserva degli ascendenti. La prima verifica pratica da compiere, prima di applicare questa norma, è quindi l’accertamento della linea discendente rilevante: solo se non ve n’è alcuna si passa a considerare la posizione degli ascendenti.

Ne segue che gli ascendenti non sono legittimari “concorrenti” con i figli, ma legittimari “sostitutivi”, che intervengono solo in mancanza della discendenza protetta. In caso di pluralità di ascendenti, la norma riserva alla categoria una quota unitaria pari a un terzo del patrimonio; il riparto interno tra i singoli ascendenti segue poi i criteri dell’art. 569 c.c., con un coordinamento minimo e funzionale rispetto alle regole della successione legittima, senza che questo trasformi la riserva degli ascendenti in una questione di devoluzione ab intestato (senza testamento).

Giurisprudenza

Problema: se l’art. 538 c.c. individui esso stesso la categoria dei legittimari ascendenti, o si limiti a determinarne la misura della tutela già riconosciuta altrove.

Principio: secondo Trib. Trento, 1° marzo 2024, n. 271, e Trib. Larino, 20 febbraio 2024, n. 138, l’art. 538 c.c. non individua la categoria dei legittimari in astratto — funzione già svolta dall’art. 536 c.c. — ma ne fissa la misura quantitativa della tutela.

Conseguenza pratica: per stabilire se un ascendente sia legittimario occorre guardare all’art. 536 c.c.; l’art. 538 c.c. entra in gioco solo dopo, per determinare quanto gli sia riservato.

Problema: se la riserva a favore degli ascendenti operi anche in presenza di figli o di discendenti che subentrano per rappresentazione, o se sia condizionata alla loro assenza.

Principio: secondo Trib. Trento, 1° marzo 2024, n. 271Trib. Larino, 20 febbraio 2024, n. 138, e Trib. Salerno, 6 dicembre 2024, n. 5812, la presenza di figli o di discendenti che subentrano per rappresentazione esclude la riserva degli ascendenti, imponendo come prima verifica pratica proprio l’accertamento della linea discendente rilevante. Gli ascendenti non sono legittimari concorrenti con i figli, ma legittimari sostitutivi in mancanza della discendenza protetta: l’art. 538 c.c. non va applicato quando vi siano figli o discendenti dei figli rilevanti per rappresentazione (Trib. Trento, 1° marzo 2024, n. 271Trib. Larino, 20 febbraio 2024, n. 138).

Conseguenza pratica: prima di riconoscere una riserva agli ascendenti, occorre escludere con certezza l’esistenza di figli o di discendenti che possano subentrare per rappresentazione; se ve ne sono, l’art. 538 c.c. semplicemente non si applica.

Errori frequenti

  • Applicare la riserva degli ascendenti quando esistano figli o discendenti che subentrano per rappresentazione: in tal caso la riserva degli ascendenti è del tutto esclusa.
  • Considerare gli ascendenti legittimari concorrenti con i figli: sono legittimari sostitutivi, che intervengono solo in mancanza di discendenza protetta.
  • Dimenticare la salvezza dell’art. 544 c.c. nel calcolo della quota riservata.
  • Confondere la quota unitaria di un terzo riservata alla categoria degli ascendenti con il riparto interno tra i singoli ascendenti, che segue i criteri dell’art. 569 c.c.

Collegamenti

Art. 536 c.c. (legittimari), art. 537 c.c. (riserva a favore dei figli), art. 544 c.c. (richiamato dalla norma), art. 569 c.c. (criteri di riparto tra ascendenti).

L’art. 538 c.c. conferma la logica gerarchica della successione necessaria: gli ascendenti entrano in scena solo quando la linea discendente è vuota, e anche allora la loro tutela resta unitaria come categoria, rinviando altrove — all’art. 569 c.c. — il compito di dividerla tra loro.

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