Autonomia delle violazioni di comunicazione e acquisto nell’insider trading (Cass. civ. Sez. 2, n. 18830/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso di informazioni privilegiate, la violazione per comunicazione dell’informazione a terzi ex art. 187-bis, comma 1, lett. b), TUF è autonoma rispetto a quella per acquisto di strumenti finanziari utilizzando l’informazione medesima ex art. 187-bis, comma 1, lett. a), e comma 4, TUF. Le due condotte sono distinte e sanzionabili separatamente, non configurandosi un’assorbimento della prima nella seconda. L’eccezione della “comunicazione nell’ambito del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio” va interpretata restrittivamente, richiedendo uno stretto legame tra la comunicazione e l’esercizio della funzione e che la comunicazione sia strettamente necessaria a tale esercizio.
Il Fatto
La Consob irrogò a un consulente finanziario una sanzione complessiva di € 95.000, l’interdizione per otto mesi e la confisca per € 8.406,81, per avere, in possesso di un’informazione privilegiata concernente un progetto di acquisizione della partecipazione di controllo di una società e la conseguente promozione di un’OPA obbligatoria totalitaria: acquistato personalmente azioni (€ 30.000); comunicato l’informazione a un cliente (€ 20.000); acquistato in concorso con il cliente per conto di quest’ultimo 221.019 azioni (€ 20.000); acquistato per conto di una società (€ 25.000). La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’opposizione, ridusse la sanzione complessiva a € 75.000, annullando la sanzione per la comunicazione al cliente, ritenendo che non vi fosse prova che la comunicazione fosse avvenuta al di fuori del normale esercizio della professione e che la condotta comunicativa fosse assorbita dall’acquisto in concorso. La Consob ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 187-bis TUF e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva affermato, da un lato, che era provata la comunicazione dell’informazione “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio”, e, dall’altro, che non vi era prova di tale circostanza. La Cassazione ha richiamato il principio per cui il vizio di motivazione consistente nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” integra un’anomalia motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., in quanto impedisce di percepire l’iter logico seguito per la formazione del convincimento.
Quanto al merito, la Corte ha chiarito che l’eccezione della comunicazione “nell’ambito del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio” (prevista dall’art. 187-bis, comma 1, lett. b, TUF in conformità alla disciplina europea) deve ricevere un’interpretazione restrittiva. Essa richiede uno stretto legame tra la comunicazione e l’esercizio della funzione e che la comunicazione sia strettamente necessaria a tale esercizio. Nel caso di specie, il consulente finanziario, che non aveva un rapporto di lavoro o una relazione professionale con la società emittente, non poteva ritenersi legittimato a trasmettere l’informazione privilegiata, nemmeno al proprio cliente, al di fuori delle ipotesi strettamente previste dalla legge.
La Cassazione ha poi ribadito l’autonomia delle due violazioni: la comunicazione dell’informazione privilegiata (art. 187-bis, comma 1, lett. b) e l’acquisto di strumenti finanziari utilizzando l’informazione (art. 187-bis, comma 1, lett. a, e comma 4) costituiscono illeciti distinti. La prima si perfeziona nel momento stesso della comunicazione, indipendentemente dallo sfruttamento successivo dell’informazione; la seconda richiede il nesso eziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne faccia compiendo operazioni. La circostanza che il medesimo soggetto sia responsabile di entrambe le condotte non determina l’assorbimento della comunicazione nell’acquisto, anche se le condotte sono temporalmente ravvicinate. Pertanto, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la sanzione alla luce del principio di autonomia delle violazioni.
Implicazioni Pratiche
- Autonomia delle violazioni di comunicazione e di acquisto: L’avvocato della Consob deve eccepire che la comunicazione di informazioni privilegiate e l’acquisto di strumenti finanziari utilizzando tali informazioni costituiscono illeciti amministrativi autonomi e distinti, sanzionabili separatamente; la circostanza che lo stesso soggetto abbia comunicato e poi acquistato non determina l’assorbimento della prima violazione nella seconda.
- Interpretazione restrittiva dell’eccezione del “normale esercizio”: In sede di opposizione, l’avvocato dell’incolpato che eccepisca la comunicazione nell’ambito del normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione deve dimostrare uno stretto legame tra la comunicazione e l’esercizio della funzione e che la comunicazione fosse strettamente necessaria; l’eccezione va interpretata in modo restrittivo, e la sua sussistenza deve essere verificata alla luce della delicatezza dell’informazione e del rischio di sfruttamento.
- Contraddittorietà della motivazione come vizio autonomo: In sede di ricorso per cassazione, l’avvocato deve evidenziare le affermazioni inconciliabili della sentenza impugnata che rendono non percepibile l’iter logico seguito dal giudice; il contrasto irriducibile tra affermazioni opposte sulla medesima circostanza (es. comunicazione “al di fuori” e “nell’ambito” del normale esercizio) integra un vizio di motivazione apparente, denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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