Responsabilità solidale della banca per l’opera del promotore finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 3644 del 12.02.2025)
La banca risponde solidalmente con il promotore finanziario per i danni arrecati all’investitore, anche quando l’attività illecita del promotore generi un incolpevole affidamento sull’inserimento stabile dello stesso nella struttura gestionale dell’istituto.