Autorizzazione provvisoria legittima per criticità localizzative ex art. 15 (TAR Lazio n. 7078 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell’attività di autodemolizione, rilasciata ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e dell’art. 6-bis, comma 2, della L.R. Lazio n. 27/1998, costituisce esito legittimo del procedimento avviato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 quando emergano criticità localizzative dell’impianto, purché l’amministrazione imponga prescrizioni a tutela della salute e dell’ambiente e tempi definiti per la delocalizzazione. Il titolo edilizio in sanatoria supera i profili di natura edilizia ma non quelli urbanistici, rispetto ai quali la produzione degli effetti di variante allo strumento urbanistico, propria dell’autorizzazione unica, presuppone un provvedimento discrezionale dell’ente regionale. La verifica di compatibilità idraulica e ambientale degli impianti esistenti è di esclusiva competenza dell’Autorità di Bacino, i cui esiti negativi non possono essere disattesi dalla Regione. L’obbligo di individuazione del sito idoneo alla delocalizzazione grava sulle amministrazioni competenti, mentre l’operatore è tenuto esclusivamente ad avviare i relativi procedimenti nel termine prescritto.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività di autodemolizione in Roma, aveva presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ordinaria ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006. All’esito della Conferenza di Servizi decisoria, la Regione Lazio rilasciava invece un’autorizzazione provvisoria della durata di 24 mesi ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, della L.R. n. 27/1998 e dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003, imponendo la cessazione dell’attività nel sito attuale al termine del biennio e l’avvio delle procedure di delocalizzazione entro sei mesi.

Tale determinazione era motivata dai pareri negativi espressi da Roma Capitale, per profili di natura edilizia e urbanistica, e dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, per la localizzazione dell’impianto nel corridoio fluviale del Tevere. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendone l’illegittimità per non avere l’amministrazione concluso il procedimento ordinario con il rilascio dell’autorizzazione definitiva e per avere erroneamente applicato la disciplina transitoria relativa alle attività già esistenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato. In primo luogo, ha rilevato che la Conferenza di Servizi era stata convocata anche ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 e che l’art. 15, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2003 espressamente prevede che, quando emergano criticità relative alla localizzazione dell’impianto, la Regione possa autorizzare la prosecuzione dell’attività stabilendo prescrizioni e tempi definiti per la rilocalizzazione.

Quanto al titolo edilizio in sanatoria ottenuto dalla società, la Corte ha precisato che esso supera unicamente le problematiche di tipo edilizio e non già quelle urbanistiche. La produzione degli effetti di variante allo strumento urbanistico, propria dell’autorizzazione unica, non consegue in via automatica ma presuppone un provvedimento discrezionale dell’ente regionale, fondato sulla ponderazione degli interessi coinvolti e sindacabile solo sotto il profilo della credibilità logica.

In relazione alla disciplina di pianificazione di bacino, il Collegio ha affermato che la verifica di compatibilità idraulica e ambientale degli impianti già in esercizio è di competenza esclusiva dell’Autorità di Bacino, ai cui esiti la Regione non può che prendere atto. L’art. 20 delle NTA del PS5, richiamato dalla ricorrente, si riferisce alle attività autorizzate in via definitiva e non già a quelle provvisorie, come quella detenuta dall’impresa ricorrente. La disparità di trattamento rispetto al precedente “Ecorec” è stata esclusa perché quell’impianto non insiste nel corridoio fluviale del Tevere, rendendo le fattispecie non sovrapponibili.

Quanto alla denunciata inversione degli oneri di delocalizzazione, la Corte ha chiarito che il provvedimento non addossa alla società l’obbligo di individuare l’area di destinazione, ma si limita a prescrivere l’avvio dei procedimenti funzionali alla delocalizzazione nel termine di sei mesi, onere che può essere adempiuto anche mediante istanza sollecitatoria nei confronti delle amministrazioni competenti all’individuazione dei siti idonei.

Infine, il Collegio ha ritenuto che la questione dei rapporti tra Roma Capitale e Regione Lazio in ordine alla competenza per l’individuazione dell’area di destinazione non costituisse oggetto del giudizio, non essendo stata proposta una formale domanda sul punto, con conseguente impossibilità di procedere ultra petita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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