Cessazione della materia del contendere per avvenuta ostensione documentale in sede di accesso ex art. 116 c.p.a. (TAR Sardegna n. 186 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento degli atti di gara e di aggiudicazione, proposta congiuntamente all’istanza di accesso agli atti ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando la Stazione appaltante, nel corso del giudizio, abbia provveduto a rilasciare la documentazione richiesta, integrando l’ostensione sopravvenuta la piena soddisfazione dell’interesse strumentale fatto valere. In tale evenienza, il Collegio, in ossequio al principio dispositivo, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, qualora l’adempimento della pubblica amministrazione sia intervenuto tempestivamente e la condotta processuale della ricorrente non riveli profili di soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, con domanda cautelare, la determinazione di aggiudicazione di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di efficientamento energetico di edifici scolastici nel territorio di Cagliari. La ricorrente aveva altresì proposto istanza di accesso agli atti di gara ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., volta ad ottenere l’ostensione della documentazione non resa disponibile dalla Stazione appaltante.
Il Comune, costituitosi in giudizio, rappresentava di aver provveduto al caricamento della documentazione mancante nella piattaforma virtuale degli appalti. All’udienza camerale la ricorrente domandava la pronuncia di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta ostensione.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che la documentazione oggetto dell’istanza di accesso è stata rilasciata dall’Amministrazione nelle forme previste dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, sicché l’interesse strumentale azionato dalla ricorrente deve ritenersi integralmente soddisfatto.
Quanto alla domanda di annullamento degli atti di gara, l’esito dell’accesso documentale non assume rilievo ai fini della decisione nel merito della controversia, ma la richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalla stessa parte interessata in esito all’ostensione, impone al Collegio di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce pertanto l’esito conforme al principio dispositivo e alla funzione satisfattiva della tutela cautelare e dell’accesso documentale. La compensazione delle spese è disposta in ragione della tempestiva ostensione effettuata dalla Stazione appaltante, che ha determinato la definizione del giudizio senza necessità di statuizione nel merito delle censure proposte.
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Nota della Redazione
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