Autosufficienza del ricorso in Cassazione e sindacato sul fatto (Cass. civ. Sez. III n. 4100 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di autosufficienza del ricorso, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ., impone al ricorrente in cassazione di esporre i motivi in modo chiaro e completo, così che il giudice di legittimità possa valutarli in base al solo ricorso, senza dover ricercare gli atti del processo. Il motivo che si limiti a generici riferimenti al “testo contrattuale” o agli “atti”, senza riprodurne o riassumerne il contenuto, è inammissibile. Parimenti è inammissibile il motivo che, sotto la formale invocazione della violazione e falsa applicazione di legge, contrapponga in realtà una diversa lettura della quaestio facti a quella del giudice di merito, sollecitando un sindacato sul fatto estraneo al giudizio di cassazione.

Il Fatto

Una società aveva agito in via monitoria nei confronti di un agente per pretese spettanze connesse alla chiusura di un rapporto negoziale, articolato in un contratto di deposito e in un contratto di agenzia. Il decreto ingiuntivo si fondava su fatture per merci prelevate dal deposito e non restituite, tra cui una fattura di euro 18.551,17 per “chiusura delle rimanenze”.

Il Tribunale di Mantova accolse parzialmente l’opposizione proposta dall’agente, revocando il decreto e negando la spettanza di quella fattura, per assenza di un accordo tra le parti sulla fatturazione delle merci non restituite. La Corte d’Appello di Brescia, in riforma, riconobbe la debenza della fattura, ravvisando un accordo analogo a quello del contratto estimatorio, e rigettò l’appello incidentale. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 274, 189, 345 e 112 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale, qualificando il rapporto come contratto estimatorio, avrebbe introdotto una domanda nuova in appello, con mutatio libelli.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il ricorrente si limita ad affermazioni assertive e generiche, richiamando in modo vago il “testo contrattuale” e gli “atti” senza riprodurne né riassumerne il contenuto. Il principio di autosufficienza impone invece una chiara esposizione, funzionale alla piena valutazione dei motivi in base al solo ricorso e a consentire al giudice di legittimità di verificare il riscontro di quanto affermato. La Corte richiama sul punto Cass. n. 2711 del 2021, Cass. n. 24340 del 2018 e Sez. Un. n. 23019 del 2007.

Il rigore sul principio di autosufficienza non è formalismo fine a sé stesso, anche alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, ribaditi da Sez. Un. n. 8950 del 2022. Esso esprime il rispetto di una precisa previsione legislativa, che impone una formulazione degli atti idonea a sottoporre al giudice la vicenda processuale nel modo più agevole, celere e chiaro. Ne deriva una ricaduta del principio di specificità dell’atto impugnatorio, calato nel giudizio a critica vincolata proprio del giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’error in iudicando, per avere la Corte territoriale qualificato il rapporto come contratto estimatorio in violazione dell’art. 1556 cod. civ.. Anche tale motivo è inammissibile: sotto la formale deduzione del vizio di legge, il ricorrente contrappone una propria interpretazione della quaestio facti a quella del giudice di merito, sollecitando un sindacato sul fatto precluso in sede di legittimità. La Corte richiama Sez. Un. n. 24148 del 2013 e Cass. n. 12362 del 2006, n. 11511 del 2014 e n. 13485 del 2014.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *