Procedimento disciplinare autoferrotranvieri e opinamento non impugnato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4099 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 costituisce fonte primaria e speciale, tuttora vigente perché non derogata da disposizioni successive, e delinea una procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari maggiormente garantita rispetto a quella dell’art. 7 della legge n. 300/1970; il ricorso alla normativa generale è ammesso solo in presenza di lacune non superabili con l’interpretazione estensiva o analogica. La violazione di tale procedimento comporta la nullità di protezione del provvedimento disciplinare, con applicazione della tutela reale e risarcitoria dell’art. 18, commi 1 e 2, della legge n. 300/1970. La fase dell’opinamento è però eventuale e, se l’incolpato non presenta nuove giustificazioni nel termine di cinque giorni, il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo, senza necessità di investire il Consiglio di disciplina.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società di autoservizi, è stato licenziato nel marzo 2022. Il Tribunale di Marsala, accogliendo l’impugnazione, ha dichiarato la nullità dell’atto di recesso per violazione del procedimento disciplinare speciale e ha condannato la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione maturata fino all’effettiva reintegrazione.

La Corte d’appello di Palermo ha respinto il reclamo della società, rilevando che l’azienda non aveva applicato la disciplina del r.d. n. 148/1931: non aveva espresso alcun opinamento sulla sanzione, non aveva consentito nuove giustificazioni e aveva omesso di convocare il Consiglio di disciplina, ritenendone erroneamente abrogata la disciplina. La società ha proposto ricorso per cassazione; il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi di ricorso, trattati unitariamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità: l’art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 è fonte primaria e speciale, ancora vigente, e delinea una procedura più garantita di quella generale. La violazione di tale procedimento determina una invalidità di protezione, in ragione dell’inderogabilità della disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, cui spetta la tutela reale e risarcitoria.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo e, in particolare, le Sezioni Unite n. 15540 del 2016, che hanno qualificato la disciplina del rapporto degli autoferrotranvieri come corpus compiuto ed organico, non implicitamente abrogato, ma integrabile o sostituibile solo ove incompatibile con il sistema.

Il passaggio decisivo riguarda la struttura della procedura. La Corte ha ricostruito le fasi previste dall’art. 53: la contestazione dell’addebito con invito a giustificarsi; la relazione scritta dei funzionari delegati; quindi la fase, eventuale, dell’opinamento sulla punizione da infliggere, comunicato per iscritto all’interessato. Questi ha cinque giorni per presentare nuove giustificazioni, che possono investire anche la natura e l’entità della sanzione ventilata; in mancanza, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Il Consiglio di disciplina diviene titolare del potere di irrogare la sanzione solo se l’incolpato ne solleciti l’intervento dopo il diniego delle ulteriori giustificazioni. Nel caso concreto, il lavoratore non aveva presentato nuove giustificazioni nel termine di cinque giorni dall’opinamento, con la conseguenza che il provvedimento era divenuto definitivo. La fase assunta come pretermessa era dunque solo eventuale.

La Corte ha inoltre richiamato la sentenza n. 22/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 con riferimento al termine “espressamente”, confermando l’orientamento sulla tutela reintegratoria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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