Actio pauliana successiva al sorgere del credito: basta la scientia damni (Cass. civ. Sez. 3 n. 4551 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 c.c., per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito è richiesta esclusivamente la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), non essendo necessaria la sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell’atto (consilium fraudis), requisito, quest’ultimo, configurabile unicamente per gli atti anteriori al sorgere del credito. La deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riporta puntualmente i termini esatti dell’eccezione pretermessa, indicando gli atti in cui è stata formulata.
Il Fatto
Una società, creditrice del sig. Luigi Borella, proponeva azione revocatoria avverso il contratto con cui quest’ultimo aveva trasferito al figlio la proprietà dell’abitazione familiare in cambio della costituzione di un vitalizio alimentare. La società assumeva che l’atto fosse stato posto in essere in pregiudizio delle sue ragioni creditorie. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 2344/2021, accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c., mentre la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1313/2023, rigettava il gravame del debitore. Avverso tale decisione, il sig. Luigi Borella proponeva ricorso per cassazione, con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta mancanza di prova della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione dell’atto. Tali censure sono state ritenute infondate, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1898/2025. La Corte ha chiarito che, trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, l’art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. richiede solo la consapevolezza del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, senza necessità di provare una dolosa preordinazione, necessaria solo per gli atti anteriori.
Nel caso di specie, è risultato accertato in un distinto giudizio che il credito della società era sorto in epoca anteriore alla stipula dell’atto dispositivo. Ne deriva, quindi, la non accoglibilità delle censure del ricorrente, assorbite dalle considerazioni svolte circa la sufficienza della sola scientia damni. Il terzo motivo è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto le doglianze, riferite alla posizione del terzo acquirente, erano state sollevate dal debitore. Inammissibili sono state altresì ritenute le censure relative alla valutazione delle prove e al ragionamento presuntivo del giudice di merito, non potendo il ricorso per cassazione essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito. Il quarto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità e per l’assenza dei requisiti di trascrizione e sintesi del contenuto del documento prodotto.
La Corte ha rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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