Autosufficienza del ricorso per cassazione e specificità dei motivi d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19728 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che deduca l’inammissibilità dell’appello avversario per difetto di specificità dei motivi, denunciando la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., ha l’onere di riportare nel ricorso per cassazione, nel loro impianto specifico, i motivi di gravame formulati dalla controparte. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti di merito, riconosciuto al giudice di legittimità in caso di error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità della censura e non dispensa il ricorrente dall’onere di specificazione, a pena di inammissibilità, imposto dal principio di autosufficienza del ricorso. Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma primo, numeri 4 e 6, cod. proc. civ. va modulato secondo i criteri di sinteticità e chiarezza indicati dalla sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c. Italia. In tema di art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è onere del ricorrente indicare il fatto storico, il come e il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale e la sua decisività.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva due ricorsi, poi riuniti, avverso le cartelle esattoriali emesse dall’INPS per contributi previdenziali riferiti alle posizioni di due soggetti, legati alla compagine societaria da vincoli familiari. Il Tribunale accoglieva le opposizioni. La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma, accoglieva il gravame dell’istituto e rigettava i ricorsi di primo grado, ritenendo sussistente l’obbligo contributivo.

Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sull’asserita genericità dell’appello avversario, su una dedotta ultrapetizione e su un preteso omesso esame di fatti decisivi in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di riparto dell’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Quanto alla dedotta motivazione apparente, il Collegio osserva che la Corte territoriale aveva indicato le ragioni della ritenuta specificità del gravame, richiamando testualmente i passi salienti della censura dell’istituto. Non vi è dunque alcun difetto motivazionale sul punto.

La censura è invece inammissibile là dove prospetta la diretta violazione degli artt. 342 e 366 cod. proc. civ.. Il richiamo all’art. 366 cod. proc. civ. è inconferente perché riguarda il contenuto del ricorso per cassazione. Il riferimento all’art. 342 cod. proc. civ. è impreciso, poiché nel rito previdenziale ex art. 442 cod. proc. civ. trovava applicazione l’art. 434, comma primo, cod. proc. civ..

La Corte ribadisce il consolidato orientamento, espresso anche a Sezioni unite: chi denuncia la mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi formulati dalla controparte. Il potere di esame diretto degli atti presuppone l’ammissibilità della censura. La ricorrente non ha trascritto, neppure sinteticamente, i motivi d’appello avversari, né la sentenza di primo grado, né il proprio atto di eccezione.

Il secondo motivo è inammissibile per ragioni analoghe: nel denunciare promiscuamente ultrapetizione e violazione di un preteso giudicato interno, la ricorrente non ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., né ha trascritto l’atto di appello da cui desumere il proprio assunto.

Il terzo motivo è inammissibile quanto al vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.: la ricorrente non deduce fatti storici determinati, ma si riferisce genericamente a documentazione, senza indicare cronologia, contenuto e modalità di ingresso in giudizio. Nel merito, la Corte esclude l’erronea applicazione del precedente invocato, poiché il giudice territoriale ha fondato il proprio convincimento su plurimi elementi, tra cui le risultanze ispettive e le deposizioni testimoniali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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