Retribuzione feriale: inclusione delle indennità e del ticket mensa (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5051/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione feriale, le voci retributive collegate all’esecuzione delle mansioni – ivi comprese le indennità perequativa e compensativa di importo fisso, il buono pasto e l’indennità di turno – devono essere computate nella base di calcolo della retribuzione spettante per i giorni di ferie. La disciplina delle festività soppresse, che attribuisce 4 giorni di ferie o permessi retribuiti in sostituzione delle stesse, determina l’inclusione di tali giorni nel trattamento retributivo feriale.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità degli accordi collettivi che escludevano dalla retribuzione normale per i giorni di ferie le indennità perequativa e compensativa, il buono pasto e l’indennità di turno. Il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda, condannando l’Ente Autonomo Volturno al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, ritenendo che tutte le voci retributive collegate all’esecuzione delle mansioni dovessero rientrare nella retribuzione feriale. L’ente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui l’ente deduceva l’omessa pronuncia sulla domanda relativa al ticket mensa, rilevando che la Corte d’Appello aveva rigettato l’appello nel suo complesso e che la motivazione si era diffusamente soffermata sulle condizioni per l’inclusione delle voci retributive variabili nella retribuzione feriale, sicché non poteva dirsi che il giudice di secondo grado avesse completamente mancato di adottare un provvedimento, seppure implicito, di rigetto.
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, relativo al computo dei 4 giorni di permesso ex art. 29 del CCNL del 2015, per difetto di interesse concreto, avendo ritenuto infondato il terzo motivo sul merito della questione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 29 del CCNL, in tema di festività soppresse, prevede l’attribuzione di 4 giorni di ferie o permessi retribuiti da aggiungersi ai periodi annuali, e la loro inclusione nel trattamento retributivo feriale è consequenziale all’inclusione delle indennità in tale trattamento, secondo il principio europeo del pieno mantenimento della retribuzione durante i periodi di riposo.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso e, in applicazione dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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