Società in house e divieto di costituzione giudiziale del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13647 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, qualificabili come organismi in house, sono destinatarie della disciplina dell’art. 18, commi 1 e 2 bis, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che impone di conformare le procedure di reclutamento ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001. Ne deriva il rispetto dei principi del concorso pubblico e, conseguentemente, il divieto di costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società. La qualificazione in house non richiede che l’ente locale sia socio diretto: è sufficiente la titolarità indiretta della partecipazione, purché il controllo sia esercitato secondo i rapporti di cui all’art. 2359 cod. civ. Resta invece fermo che, nel giudizio di legittimità, la mancata specifica contestazione dei fatti allegati dal lavoratore ne determina la prova per effetto del principio di non contestazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma che, confermando la decisione di primo grado, aveva accertato il carattere fittizio dell’interposizione di manodopera nella fornitura resa da una società di servizi in favore di una società municipalizzata operante nel settore ambientale. Il lavoratore, formalmente dipendente dell’appaltatore, aveva in realtà prestato sempre la propria attività alle dipendenze dell’effettivo committente.
I giudici di merito avevano riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società committente, con diritto all’inquadramento superiore, all’orario a tempo pieno, all’assunzione e al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 414, 416, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., contestando l’accertamento dell’orario a tempo pieno in assenza di allegazione della relativa distribuzione. La Corte ha giudicato il motivo inammissibile, rilevando che il lavoratore aveva correttamente assolto l’onere di allegazione e che, di fronte alla mera confutazione della società, la prova poteva desumersi dal principio di non contestazione.
Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato l’esclusione del divieto di costituzione iussu iudicis del rapporto, sostenendo che il controllo pubblico rilevante sussiste anche in caso di titolarità indiretta delle quote sociali, tramite società controllate.
La Corte ha accolto tale motivo, richiamando il consolidato orientamento (Cass. n. 34544/2019, Cass. n. 983/2020 e Cass. n. 18749/2023) che qualifica la società committente come organismo di gestione di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica in house. Per tali organismi l’art. 18, comma 2 bis, citato impone l’applicazione della disciplina del reclutamento secondo i principi del concorso pubblico, con la conseguenza che il giudice non può costituire il rapporto lavorativo.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso ha così trovato accoglimento parziale, con rigetto del primo motivo e accoglimento del secondo.
Nota della Redazione
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