Autovelox: le multe sono nulle se la strada non ha le caratteristiche minime di “strada extraurbana secondaria”, banchine incluse (Cass. 23122/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 23122/2026, R.G.N. 4599/2023 — camera di consiglio del 10 luglio 2026, Presidente Mauro Criscuolo, Relatore Cristina Amato.

Il principio di diritto

In tema di accertamento della velocità mediante dispositivi automatici (autovelox) senza contestazione immediata, il provvedimento prefettizio che individua le strade sulle quali è consentito il rilevamento automatico è sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo della legittimità; l’installazione su strada extraurbana secondaria è consentita solo se la strada possiede le caratteristiche minime della categoria (art. 2, comma 3, lett. C, cod. strada: unica carreggiata, almeno una corsia per senso di marcia e banchine), da verificare nella sua complessiva conformazione e non nel solo punto di collocazione dell’apparecchio. È illegittimo il decreto prefettizio che autorizzi l’installazione su una strada priva di tali caratteristiche minime.

Il fatto

Un automobilista aveva opposto otto verbali per superamento del limite di 50 km/h, elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Montalcino mediante un autovelox fisso installato su una strada extraurbana, previa autorizzazione con decreto del Prefetto di Siena del 2014. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e annullava i verbali; il Tribunale di Siena rigettava l’appello del Comune, rilevando che la strada difettava del requisito strutturale della “strada extraurbana secondaria”, poiché — anche dalle immagini prodotte dallo stesso Comune — la banchina era di dimensioni ridottissime o inesistente in più punti, in particolare in prossimità dell’autovelox. Il Comune di Montalcino ricorreva per cassazione.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. L’installazione di dispositivi automatici senza contestazione immediata è consentita, sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, solo previa individuazione prefettizia e a condizione che la strada abbia le caratteristiche minime della categoria: unica carreggiata, almeno una corsia per senso di marcia e banchine (art. 2, comma 3, lett. C, cod. strada). La verifica riguarda la strada nella sua complessiva conformazione, non il solo punto di collocazione. È dunque illegittimo il decreto prefettizio che autorizzi l’autovelox su una strada extraurbana priva delle caratteristiche minime richieste, con conseguente annullamento dei verbali.

Esito: rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (euro 1.000,00 per compensi oltre esborsi e accessori) e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Le multe da autovelox fisso sono annullabili quando la strada non possiede le caratteristiche minime della categoria per cui è consentita l’installazione: per la “strada extraurbana secondaria” servono unica carreggiata, corsia per senso di marcia e banchine idonee. Il decreto prefettizio non è insindacabile: il giudice ordinario ne verifica la legittimità e la reale conformazione del tratto stradale, non del solo punto dell’apparecchio. Per chi contesta una sanzione, è decisivo documentare l’assenza dei requisiti strutturali (ad esempio banchine inesistenti); per i Comuni, autorizzazioni prefettizie su strade non conformi espongono a un contenzioso seriale e alla soccombenza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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