Negare la sovranità italiana su una porzione di territorio è difetto assoluto di giurisdizione (Cass. 23624/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23624 del 21 luglio 2026 (R.G.N. 9369/2025) — Presidente Alberto Giusti, Relatore Alberto Pazzi.

Il principio di diritto

Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio — chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l’esistenza di un’altra entità statuale e di inibire l’imposizione fiscale su quell’ambito — rientrano nel difetto assoluto di giurisdizione: non comportano la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato e sull’assetto dei suoi confini territoriali, precluso a qualunque giudice.

Il fatto

Alcuni ricorrenti — persone fisiche, enti e associazioni — chiedevano al Tribunale di Trieste di accertare che l’ordinamento italiano non consente di applicare l’IVA in un determinato ambito territoriale, sul presupposto che questo costituirebbe uno Stato indipendente, la cui amministrazione civile provvisoria sarebbe stata affidata in via fiduciaria al governo italiano per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in forza del Trattato di Pace con l’Italia del 1947. Il Tribunale e, in appello, la Corte d’appello di Trieste dichiaravano il difetto assoluto di giurisdizione, rilevando che le domande erano volte a negare la sovranità italiana su una porzione del territorio nazionale. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo.

La motivazione

Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. La maggior parte dei profili di critica è estranea al contenuto della decisione impugnata: la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 6587/2017, n. 20910/2017, n. 13735/2020). L’unico profilo effettivamente riferibile alla sentenza è infondato: la domanda — diretta a negare la sovranità italiana e a riconoscere un’altra entità statuale sul territorio — ricade nel difetto assoluto di giurisdizione, perché non implica la delibazione di un diritto soggettivo, ma un sindacato sull’assetto dei confini territoriali dello Stato (Cass., Sez. U., n. 8600/2022, su fattispecie analoga relativa al cosiddetto Territorio Libero di Trieste).

La Corte precisa che questo esito non è superato dal successivo arresto secondo cui le convenzioni internazionali costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e l’azione di governo non è sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga fuori dai limiti costituzionali, soprattutto se sono in gioco diritti fondamentali (Cass., Sez. U., n. 5992/2025). Quel principio presuppone la delibazione di una posizione di diritto soggettivo; qui, invece, si chiede un sindacato sui confini territoriali per farne discendere l’illegittimità generalizzata di un’imposizione tributaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese (8.000 euro) e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza ribadisce un limite esterno alla giurisdizione: nessun giudice può sindacare l’assetto dei confini o la configurazione costituzionale dello Stato. Una contestazione tributaria — qui l’applicabilità dell’IVA — costruita a monte sul disconoscimento della sovranità territoriale italiana non trova ingresso davanti al giudice ordinario. Resta netta la distinzione tra il sindacato sull’azione di governo che leda diritti soggettivi (ammesso) e quello sulla sovranità territoriale dello Stato (precluso). Sul piano redazionale del ricorso, l’ordinanza rammenta che le censure devono colpire l’effettivo decisum, pena l’inammissibilità rilevabile d’ufficio.

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