Bond e obblighi informativi: la prescrizione del risarcimento decorre dalla perdita effettiva, non dall’ordine d’acquisto (Cass. 23124/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 23124/2026, R.G.N. 1762/2022 — camera di consiglio dell’11 giugno 2026, Presidente Enrico Scoditti, Relatore Silvia Vitrò.
Il principio di diritto
In tema di intermediazione finanziaria, ai fini dell’esercizio dell’azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine d’acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta; non può confondersi il momento dell’inadempimento della banca agli obblighi informativi con quello in cui si è determinato il danno nel patrimonio del cliente.
Il fatto
Gli eredi di un investitore, rinvenuti tra i titoli del de cuius dei bond argentini per un valore nominale di 251.000 euro — destinati a non essere rimborsati dopo il default del 2001 —, agivano contro la banca chiedendo la nullità dell’operazione per difetto di forma del contratto quadro o, in subordine, il risarcimento per inadempimento degli obblighi informativi. Il Tribunale di Pescara riteneva non prescritta l’azione risarcitoria, individuando il dies a quo nella dichiarazione di default. La Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello della banca, dichiarava invece prescritta l’azione, facendo decorrere il termine da un momento diverso. Gli eredi ricorrevano per cassazione.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. In materia di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi non decorre dal momento in cui è impartito l’ordine d’acquisto dei titoli, ma da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ciòè la perdita effettivamente sofferta. Confondere il momento dell’inadempimento della banca con quello in cui si è determinato il danno nel patrimonio del cliente conduce a un’erronea individuazione del dies a quo (in linea con Cass. n. 2066/2023 e Cass. n. 32226/2024). La sentenza d’appello, che ha anticipato la decorrenza della prescrizione, va perciò cassata.
Esito: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per il risparmiatore (e per i suoi eredi) che agisce contro la banca per violazione degli obblighi informativi, la prescrizione decorre dalla perdita patrimoniale concreta, non dalla data dell’ordine d’acquisto: un chiarimento decisivo per i titoli “tossici” acquistati anni prima del tracollo dell’emittente. La difesa dell’intermediario che eccepisce la prescrizione ancorandola all’operazione originaria trova qui un limite netto. Sul piano operativo, occorre individuare con precisione il momento in cui il danno si è manifestato nel patrimonio del cliente — tipicamente il default o la perdita di valore irreversibile — per calcolare correttamente il termine e la tempestività degli atti interruttivi.
Provvedimento integrale: scarica il PDF