Avvocato autenticante e litisconsorzio necessario con gli eredi del difensore (Cass. civ. Sez. III n. 4884 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che, con l'autenticazione della firma apposta sulla procura alle liti, abbia esercitato la funzione pubblicistica certificatoria imposta dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., assume la qualità di parte personalmente costituita nel giudizio in cui la procura è stata spesa, qualora sia accertata l'apocrifia della sottoscrizione. Da tale qualità deriva che, deceduto il difensore autenticante, il processo interrotto deve essere riassunto anche nei confronti dei suoi eredi, quali litisconsorti necessari. Omettere l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti viola gli artt. 110 cod. proc. civ. e 752 cod. civ., e determina la cassazione della sentenza con rinvio, restando assorbita ogni altra censura sull'imputazione delle spese al difensore che non abbia materialmente autenticato la procura.

Il Fatto

Una società agisce in via monitoria contro un'altra per il pagamento del prezzo di partite di merci, sulla base di decreti ingiuntivi ottenuti in forza di procure alle liti autenticate da uno solo dei difensori. L'opposizione proposta dalla debitrice viene rigettata in primo grado; la società soccombente propone appello e, contestualmente, querela di falso avverso l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai ricorsi per ingiunzione.

Nel giudizio di falso si costituiscono entrambi i legali. Disposta consulenza tecnica, questa accerta l'apocrifia delle firme; il tribunale rigetta comunque la querela valorizzando la dichiarazione con cui il preteso legale rappresentante riconosce le firme come proprie. In appello, morto uno dei difensori e dichiarato interrotto il processo, la società querelante riassume la causa; la Corte d'Appello accoglie l'appello e pone le spese del doppio grado a carico del solo difensore superstite, non avendo la rinuncia al mandato alcun rilievo. Questi ricorre per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte concentra l'esame sul quarto motivo e lo accoglie, assorbendo ogni altra censura. Il punto di partenza è la qualificazione dell'avvocato che ha autenticato la firma sulla procura: la sua posizione non è quella di semplice difensore, ma di soggetto che esercita una funzione certificatoria di carattere pubblicistico, consistente nella verifica dell'autenticità della firma di procura ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

Su questa premessa la Corte rileva che, accertata l'apocrifia della sottoscrizione, il legale autenticante deve essere considerato parte personalmente costituita. L'opzione di non integrargli il contraddittorio poteva essere plausibile finché la procura era ancora da ritenersi non falsa; non lo è più dopo che il giudice del merito ha accolto la querela di falso e ha ritenuto costituiti personalmente i due legali responsabili dell'autenticazione di una firma non veritiera.

La sentenza impugnata ha tuttavia individuato nel solo difensore superstite la parte personalmente costituita. Osserva la Corte che, pur essendo il solo ricorrente ad aver materialmente autenticato le procure, anche l'altro legale doveva essere considerato parte personalmente costituita fino all'evento interruttivo del suo decesso. Alla luce del dato incontestato che solo uno dei difensori aveva autenticato la firma del preteso legale rappresentante, la corte d'appello avrebbe dovuto attribuire a costui, o quanto meno anche a costui, la funzione pubblicistica di certificazione.

Ne consegue che, a seguito del decesso di tale parte, il processo avrebbe dovuto essere riassunto anche nei confronti dei suoi eredi: la loro mancata evocazione integra la violazione degli artt. 110 cod. proc. civ. e 752 cod. civ. La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame applicando il principio disatteso e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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