Requisito soggettivo dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. e onere di motivazione specifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 9214 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che devono essere accertate in concreto e non possono essere desunte dalla mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate in giudizio. Il giudice del merito è tenuto a motivare specificamente la sussistenza dell’elemento soggettivo, indicando le ragioni per cui la condotta processuale integri un abuso dello strumento processuale, e non può limitarsi a formule generiche e stereotipate. In difetto di tale motivazione, la statuizione ex art. 96, comma terzo, c.p.c. deve essere cassata, potendo la Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., decidere nel merito revocando la condanna ove non siano necessari ulteriori accertamenti. L’accoglimento del motivo concernente la responsabilità aggravata non incide sull’esito del giudizio di revocatoria, ove gli altri motivi di ricorso siano stati dichiarati inammissibili.
Il Fatto
Un creditore agiva in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso il contratto definitivo di vendita di un immobile, stipulato dal debitore a favore della figlia, deducendo la natura pregiudizievole dell’atto rispetto alla garanzia generica del proprio credito. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti anche al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c..
La Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dai soccombenti, confermando la decisione di primo grado e disponendo un’ulteriore condanna per lite temeraria in relazione alla proposizione del gravame. Avverso tale sentenza i convenuti proponevano ricorso per cassazione, deducendo otto motivi, tra cui la violazione dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. per l’assenza di una motivazione specifica sulla sussistenza della colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi sette motivi di ricorso, in quanto volti a sollecitare un nuovo giudizio di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria. Con particolare riferimento alle censure concernenti l’elemento soggettivo della scientia damni e l’eventus damni, la Corte ha ribadito che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità ove la motivazione non risulti apodittica o contraddittoria.
Quanto al rapporto tra il contratto preliminare e il definitivo, la Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di revocatoria del definitivo preceduto da preliminare, l’elemento soggettivo va accertato alla data della stipula del preliminare, mentre l’eventus damni va verificato al momento del definitivo. Ha inoltre precisato che il debito scaduto, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., è requisito sufficiente per l’esenzione da revocatoria, senza che rilevi la modalità di adempimento prescelta dal debitore.
L’ottavo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha accolto la censura di carenza motivazionale avverso le condanne ex art. 96, comma terzo, c.p.c., rilevando che la Corte d’appello aveva utilizzato formule generiche e stereotipate, quali “eccezioni palesemente infondate” e “tesi manifestamente infondate”, senza indicare gli elementi concreti dai quali desumere la colpa grave delle parti soccombenti. Ha quindi ribadito che la mera infondatezza delle pretese non integra di per sé il presupposto soggettivo della responsabilità processuale aggravata, che richiede una valutazione specifica dell’abuso dello strumento processuale.
La Corte ha precisato che la motivazione della condanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c. deve dar conto delle ragioni per cui la condotta della parte sia rimproverabile sotto il profilo della mala fede o della colpa grave, non essendo sufficiente il mero richiamo alla soccombenza o alla contrarietà al diritto vivente. In assenza di tale indicazione, la statuizione sanzionatoria comprime il diritto di difesa e duplica le conseguenze della soccombenza, in contrasto con l’art. 24 Cost.
Accolto l’ottavo motivo e disattesi i restanti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle condanne ex art. 96, comma terzo, c.p.c. e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., ha revocato le medesime condanne, compensando le spese del giudizio di legittimità in ragione della parziale reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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