Opponibilità della clausola compromissoria all’azione del curatore ex art 146 (Cass. civ. Sez. I n. 23124 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le azioni di cui agli artt. 2392-2393 cod. civ. e all’art. 2394 cod. civ., che non perdono la loro originaria identità giuridica e restano distinte nei presupposti di fatto e nella disciplina applicabile. Da tale confluenza in un unico rimedio, di carattere unitario e inscindibile, deriva l’inopponibilità al curatore della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale. La clausola non è invocabile neppure con riguardo all’azione sociale, poiché i creditori sociali sono terzi rispetto alla società e la portata unitaria del rimedio non consente di scinderne la disciplina processuale.

Il Fatto

Il fallimento di una società a responsabilità limitata conveniva in giudizio due ex amministratori, già presidente del consiglio di amministrazione e consigliere, chiedendone la condanna per i danni arrecati alla compagine amministrata. Si contestava loro di aver proseguito l’attività sociale dopo l’erosione del patrimonio, non risultante dall’approvazione di bilanci irregolari, e di aver posto in essere attività distrattive dei beni aziendali.

Il Tribunale di Torino respingeva l’eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria statutaria e quella di prescrizione quinquennale, accertava la responsabilità dei convenuti e ne determinava il danno. La Corte d’appello di Torino confermava la decisione. Gli ex amministratori ricorrevano per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la ritenuta incompetenza del giudice ordinario: secondo i ricorrenti l’azione di responsabilità per inadempimento di obblighi sociali restava devoluta al collegio arbitrale, poiché le due azioni cumulate mantenevano presupposti e disciplina distinti. La Corte respinge la censura.

Il curatore, si legge, può formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, di natura contrattuale, quanto a quelli della responsabilità verso i creditori, di natura extracontrattuale. Le azioni restano tra loro distinte quanto a distribuzione dell’onere della prova, criteri di determinazione dei danni e decorrenza della prescrizione. Ciò nonostante, l’azione ex art. 146 l. fall. conserva un contenuto unitario e inscindibile, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia dei soci e dei creditori.

Su questa base la Corte richiama il costante orientamento secondo cui, in caso di fallimento della società, la clausola compromissoria statutaria non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore. La ragione è duplice: la confluenza dei due rimedi e la natura di terzi dei creditori sociali rispetto alla società. Il collegio richiama sul punto i precedenti Cass. 34819/2023, Cass. 15830/2020, Cass. 23452/2019, Cass. 28533/2018 e Cass. 19308/2014.

Il secondo motivo contesta il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che la perdita del capitale sociale e l’insufficienza dell’attivo emergessero già da documenti allegati alla consulenza tecnica. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza pecca della stessa genericità rilevata in appello, poiché non dà conto di come il richiamo agli atti fosse avvenuto né del contenuto rilevante dei documenti. Il riferimento è all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., che impone l’indicazione specifica degli atti e l’illustrazione del loro contenuto.

Il terzo motivo ripropone le contestazioni già svolte in appello sulla configurabilità della responsabilità e sulla quantificazione del danno. È anch’esso inammissibile: la parte non può limitarsi a contrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito (richiamate Cass., Sez. Un., 34476/2019 e Cass. 5987/2021). Il quarto motivo deduce l’omesso esame della censura sulla nullità della consulenza tecnica: la Corte lo ritiene infondato, perché il rigetto complessivo del gravame, in una valutazione unitaria delle residue doglianze, implica che anche tale censura sia stata decisa.

Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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