IMU e TASI su area edificabile: obbligo dichiarativo e sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 5894 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU e TASI, la mera previsione dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’imposta sull’area edificabile, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi, senza che tale obbligo sia subordinato ad alcun specifico adempimento di comunicazione o notifica al contribuente. L’eventuale omissione della comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo e non riverbera effetti sull’applicazione di sanzioni e interessi. Il requisito motivazionale dell’atto impositivo è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an ed il quantum; ogni questione sull’idoneità del criterio di stima attiene al merito e non alla motivazione. È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., il motivo che presupponga il contenuto di atti processuali non trascritti né allegati. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto alle domande di merito, non alle questioni puramente processuali.

Il Fatto

La contribuente impugna gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2015 e TASI per gli anni 2014-2015, relativi a un’area asseritamente edificabile. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, all’esito dell’appello del Comune, riforma la decisione di primo grado.

La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, lamentando l’omessa rilevazione dell’inammissibilità del gravame, il difetto di motivazione dell’atto impositivo, l’omesso esame dell’insostenibilità economica dello sviluppo edificatorio e, da ultimo, l’omessa pronuncia sulle censure relative alle sanzioni. Il Comune e il coobbligato restano intimati.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono disattesi. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione difetta di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. quando presupponga il contenuto di altri atti processuali non trascritti né allegati, tra cui la stessa sentenza impugnata. Nulla è reso noto, in particolare, sull’atto di appello del Comune, sicché la verifica richiesta è preclusa. Il vizio di omessa pronuncia, poi, non è prospettabile in relazione a questioni puramente processuali, ma solo alle domande di merito.

Quanto al terzo e al quarto motivo, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI, IMU e TASI è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Esso esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate alla fase di impugnazione le questioni sul concreto verificarsi dei fatti e sull’idoneità del criterio di stima. La Commissione regionale ha respinto espressamente la censura sul difetto di motivazione, evidenziando il contenuto esplicativo dell’avviso.

Il quinto motivo è respinto perché il denunciato omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura si risolva nel rinvio a memorie difensive e in una mera difformità rispetto alle attese della parte, senza l’indicazione di circostanze obiettive idonee a condurre a una diversa decisione.

È invece parzialmente accolto il sesto motivo. Sulle censure relative alle sanzioni e al loro cumulo, la Corte rileva la mancanza in sentenza di uno specifico esame, non trattandosi di questioni di mero diritto ma richiedenti ulteriori accertamenti di fatto, ai quali essa non può procedere. Quanto agli obblighi di comunicazione, ribadisce che la mera previsione dello strumento urbanistico generale adottato fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’imposta, circostanza non subordinata ad alcun adempimento di notifica, e che la mancanza di comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo. La circolare ministeriale, priva di efficacia normativa, esprime solo un parere non vincolante. La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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