Azione pauliana, litisconsorzio necessario e inammissibilità dei motivi fattuali (Cass. civ. Sez. III n. 10625 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di azione revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. sussiste il litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; qualora il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata solo contro alcune di esse, occorre integrare il contraddittorio verso le parti pretermesse. È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che contesti in termini fattuali l’accertamento del giudice di merito circa la natura riconosciuta o non riconosciuta di un ente, ovvero la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente. La censura di falsa applicazione della norma sostanziale non può risolversi in una diversa lettura dei fatti di causa.

Il Fatto

Una creditrice, in proprio, conveniva davanti al Tribunale di Padova l’ex coniuge e una società, chiedendo dichiararsi l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., della compravendita con cui il coniuge aveva trasferito alla società vari immobili, alcuni gravati da ipoteca giudiziale della creditrice.

Si costituiva solo il venditore. Dopo il rinnovo della notifica, disposto dal giudice istruttore, la società veniva dichiarata contumace. Il Tribunale accoglieva la domanda. In appello la società si costituiva aderendo alle conclusioni del venditore ed eccependo l’inesistenza della notifica della citazione di primo grado. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza non definitiva, rigettava il primo motivo d’appello e, con sentenza definitiva, respingeva il resto del gravame. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per avere i giudici di merito convalidato la rinnovazione della notifica, nonostante la pretesa inesistenza della prima, sostenendo che la creditrice conoscesse già la nuova sede della società e mirasse a eludere il contraddittorio. La Corte ha respinto la censura per difetto di interesse: la prospettata elusione non si era verificata, perché la ricorrente aveva comunque ricevuto una corretta notifica.

La Corte ha aggiunto un rilievo assorbente, muovendo dalla natura dell’azione esperita: l’azione pauliana esige il litisconsorzio necessario di creditore, debitore alienante e terzo acquirente. Il giudizio non era stato introdotto verso tutte le parti necessarie, né la sentenza era stata impugnata nei confronti di tutte; ne derivava la necessità di integrare il contraddittorio verso le parti pretermesse.

Il secondo motivo censurava la qualificazione della società come associazione non riconosciuta, con conseguente applicazione del principio dell’apparenza incolpevole, e invocava un precedente di legittimità che avrebbe accertato la qualità di ONLUS e di associazione legalmente riconosciuta. La Corte ha ritenuto la censura, nella prima parte, inammissibile, perché diretta a contestare in fatto l’accertamento del giudice d’appello circa l’assenza di prova del riconoscimento.

Quanto al precedente richiamato, la Corte ha escluso che potesse valere come giudicato esterno: le parti della causa da cui era scaturito erano diverse, non essendo ivi presente la creditrice. La seconda parte del motivo è stata quindi respinta nel merito.

Il terzo motivo denunciava falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. per avere la Corte territoriale ravvisato in via presuntiva la consapevolezza del pregiudizio in capo alla società acquirente. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile, per la sua natura direttamente fattuale.

Rigettato il ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente e il ricorrente incidentale adesivo al pagamento solidale delle spese, liquidate in complessivi 15.200,00 euro oltre accessori, in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escludendo l’operatività dell’esenzione invocata: la norma richiamata riguarda gli assegni di mantenimento della prole, mentre l’oggetto della causa è la tutela della garanzia patrimoniale mediante l’azione pauliana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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