Impugnabilità dell’estratto di ruolo e ius superveniens nei giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 10629 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, si applica ai processi pendenti, perché specifica e concreta l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. L’assenza dell’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Nei giudizi in cui si impugni l’estratto di ruolo il contribuente deve dimostrare, con produzione documentale ex art. 372 cod. proc. civ., la sussistenza delle ipotesi tassative previste dalla norma; in difetto, il ricorso introduttivo è inammissibile.
Il Fatto
La contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Napoli un estratto di ruolo reperito presso il concessionario della riscossione, originato da un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2009, l’Ufficio aveva determinato maggiori IRPEF e addizionali regionali e comunali. L’atto prodromico era stato notificato, secondo la tesi della parte, a persona estranea al rapporto di parentela. La C.t.p. accoglieva il ricorso; la C.t.r. della Campania respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando che non era stata data prova di una valida notificazione dell’avviso.
Avverso tale decisione l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria. La questione arriva in legittimità mentre è sopravvenuta la nuova disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso introduttivo è inammissibile per la sopravvenuta disciplina in materia di impugnabilità dell’estratto di ruolo. L’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendo il comma 4-bis, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi ivi tassativamente indicati.
Sul piano intertemporale il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022, che hanno affermato l’applicabilità dello ius superveniens ai processi pendenti, avendo la norma specificato e concretizzato l’interesse alla tutela immediata, e hanno giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate. È richiamata anche Cass. S.U. n. 12459 del 7 maggio 2024, che ha escluso un difetto di tutela per il contribuente grazie ai rimedi riconosciuti nella fase esecutiva, e la sentenza n. 190 del 2023 della Corte costituzionale.
Premesso che l’assenza dell’interesse all’impugnazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in ragione dei richiamati Cass. Sez. U. n. 12637 del 2008 e Cass. n. 3991 del 2020, la Corte osserva che la contribuente, in sede di legittimità, non ha depositato documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. idonea a dimostrare la sussistenza dei casi, ritenuti tassativi e non esemplificativi, che in base allo ius superveniens potrebbero legittimarla all’impugnazione. Né tale produzione è avvenuta con riferimento alle ulteriori ipotesi introdotte dal d.lgs. n. 110/2024.
Pertanto la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso introduttivo della parte contribuente, con assorbimento dei motivi di ricorso. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.; le spese di giudizio sono compensate per la sopravvenienza della norma applicata.
Nota della Redazione
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