Doppia conforme e vizio di motivazione nella valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 2 n. 10105 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, con esclusione del semplice difetto di sufficienza. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 o 5, cod. proc. civ. Nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme» ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse, pena l’inammissibilità del motivo.

Il Fatto

Un imprenditore edile, titolare di una ditta individuale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un committente per il pagamento del saldo di lavori di ristrutturazione edilizia. Il committente propose opposizione, deducendo di aver già corrisposto somme superiori al dovuto. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. La Corte d’Appello, nel giudizio proseguito dagli eredi del committente, rigettò l’appello, ritenendo provato che il corrispettivo complessivo era stato interamente pagato. L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, la nullità della sentenza per vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per l’erronea valutazione di alcune fatture.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi ritenuti infondati, muovendo dalla ricostruzione dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Richiamando l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha precisato che il vizio di motivazione denunciabile è solo quello che incide sull’esistenza della motivazione stessa, non già sulla sua sufficienza o sulla sua persuasività. Nel caso di specie, la sentenza impugnata contiene una motivazione ampia, che ha ricostruito i preventivi, le fatture e i pagamenti, sicché la censura del ricorrente mira a sollecitare un improprio nuovo vaglio di merito, precluso in sede di legittimità.

Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui la svista sul contenuto oggettivo della prova può costituire errore di fatto revocatorio, mentre la diversa valutazione del fatto probatorio, prospettata dalla parte, è denunciabile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura, nella specie, era comunque inammissibile perché la sentenza d’appello confermava integralmente quella di primo grado, integrando l’ipotesi della c.d. «doppia conforme», che impone al ricorrente di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Tale incombente non era stato assolto.

La Corte ha infine escluso la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ribadendo che la violazione dell’art. 115 è deducibile solo ove il giudice abbia espressamente dichiarato di non osservare la regola o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 è ravvisabile solo in caso di attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale. Il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile in cassazione, poiché attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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