Autorizzazione implicita allo straordinario nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5439 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 2108 cod. civ. e l’art. 2126 cod. civ., letti alla luce dell’art. 34 del CCNL comparto sanità 1998/2001 e dell’art. 5 d.lgs. n. 66/2003, richiedono che le prestazioni eccedenti l’orario normale siano rese con il consenso del datore di lavoro. Tale consenso, però, può essere implicito e non necessita di una preventiva autorizzazione formale: esso si desume dal sollecito al pagamento dello straordinario proveniente dal responsabile dell’ufficio e dalla controfirma dei prospetti di riepilogo delle ore. Il superamento dei vincoli di spesa e di programmazione collettiva non incide sul diritto del lavoratore al compenso, ma assume rilievo ai fini della responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione.

Il Fatto

Due lavoratori dipendenti di una struttura sanitaria agiscono per ottenere il pagamento del lavoro straordinario svolto tra luglio e settembre 2014. Il giudice di primo grado accoglie le domande. La corte d’appello, in riforma, rigetta i ricorsi sul presupposto che l’art. 34 del CCNL comparto sanità 1998/2001 esiga una preventiva autorizzazione del dirigente e che risulti pacifico, in punto di fatto, che le prestazioni non fossero mai state autorizzate.

La decisione territoriale viene impugnata in cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 66/2003 e della fonte contrattuale; omesso esame di fatto decisivo; nullità della sentenza per motivazione apparente. La struttura sanitaria resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Sezione Lavoro accoglie il primo motivo, ritenendo che il giudice d’appello abbia fatto errata applicazione della fonte contrattuale e dell’art. 2126 cod. civ.. Il punto centrale è la nozione di autorizzazione.

Il collegio muove dal principio secondo cui, rispetto agli altri vincoli previsti dalla disciplina collettiva, solo l’autorizzazione si atteggia a elemento condizionante l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ.: essa esprime l’idea che non è remunerabile il prolungamento dell’attività frutto di libera determinazione del dipendente e non collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate dal dirigente responsabile. Una autorizzazione pur illegittima e contraria alle clausole collettive, se proveniente dal dirigente competente, non esclude però il diritto alla retribuzione accessoria per chi abbia in concreto eseguito la prestazione.

La Corte richiama l’orientamento per cui il consenso datoriale, comunque espresso, è l’unico elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. in relazione all’art. 2108 cod. civ., mentre il superamento dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica rileva solo sul piano della responsabilità dei funzionari verso l’amministrazione (Cass. n. 18063/2023; Cass. nn. 17641/2023 e 11946/2024). Nel dare continuità a tali principi si ribadisce che per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del datore, che può essere anche implicito (Cass. n. 17912/2024).

Applicando tali coordinate, la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare come autorizzazione implicita il sollecito al pagamento dello straordinario proveniente dal responsabile dell’ufficio, unitamente alla controfirma dei prospetti di riepilogo delle ore. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo.

Sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, non essendovi contestazione sulle ore svolte e sulla relativa retribuzione, la Corte cassa la sentenza e condanna la struttura sanitaria al pagamento degli importi indicati in favore di ciascun lavoratore, oltre accessori, e delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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