Bancarotta documentale: annullamento per omessa motivazione su dolo specifico (Cass. pen. Sez. V n. 24772 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. ricomprende due ipotesi alternative: la sottrazione, omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle scritture contabili – che richiede il dolo specifico – e la fraudolenta tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che presuppone libri effettivamente rinvenuti ed esaminati e richiede il dolo generico. La sentenza d’appello che ometta di motivare sulle specifiche doglianze difensive relative a tale capo non consente l’integrazione per relationem con la decisione di primo grado, poiché non è rinvenibile, neppure implicitamente, un apparato logico che assorba e superi le censure. Ne consegue l’annullamento con rinvio per l’accertamento della compatibilità delle condotte di omessa consegna con la bancarotta generica e dell’elemento soggettivo richiesto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, aveva condannato due imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nella qualità di amministratori di una società cooperativa di garanzia collettiva di fidi, dichiarata fallita, ritenendo che fossero state distratte somme per complessivi ottocentomila euro, pagate a titolo di consulenze a società riconducibili a uno degli imputati, e che la contabilità fosse stata tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio.

Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione. Il primo lamenta, tra l’altro, la qualificazione distrattiva delle operazioni e il diniego della rinnovazione del dibattimento; il secondo censura la motivazione sul reato documentale, la confusione tra bancarotta generica e specifica e la mancata risposta alle doglianze sui profili soggettivi.

La Motivazione della Corte

Sul capo patrimoniale il ricorso è infondato. La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla rinnovazione del dibattimento non investe la concreta rilevanza della prova, ma si esaurisce nel contenuto esplicativo del provvedimento, istituto di carattere eccezionale esperibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivato in termini di superfluità, richiamando la mancata registrazione del contratto di consulenza attestata dall’Agenzia delle Entrate.

Quanto alla distrazione, la Corte richiama la nozione elaborata dalla giurisprudenza: il distacco del bene dal patrimonio del fallito, realizzabile in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, indipendentemente dalla natura dell’atto e dalla possibilità di recupero. I giudici di merito hanno descritto le anomalie dei negozi di disposizione e l’interesse dell’imputato nelle società beneficiarie dei bonifici. La prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, onere giustificato dalla sua responsabilità di gestione. Il dolo generico è stato ritenuto sussistente.

Sul capo documentale i motivi sono invece fondati. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha omesso di motivare sulle specifiche doglianze e che non è possibile l’integrazione per relationem, non rinvenendosi alcun apparato logico che assorba le censure. I giudici di merito hanno affermato che le scritture avevano reso difficoltosa la ricostruzione senza specificare i dati incompleti o le falsificazioni, e non hanno chiarito se si trattasse di annotazioni incomplete, parziali di dati veri o di falsificazione.

La Corte distingue nettamente le due fattispecie: la condotta di falsificazione della bancarotta “specifica” consiste in un intervento manipolativo su una realtà contabile già formata; la bancarotta “generale” si realizza con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità e richiede il dolo generico. La Corte territoriale, pur partendo dall’obbligo alla regolare tenuta dei libri ex artt. 2214 e 2241 cod. civ., non ha chiarito la compatibilità tra l’omessa consegna e la bancarotta generica, né ha accertato il dolo specifico richiesto per l’ipotesi specifica. Ne segue l’annullamento con rinvio per nuovo esame, limitatamente al delitto documentale, con rigetto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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