Guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. Sez. VII n. 8677 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiede il concorso congiunto e non alternativo della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, desumibile dai due indici-criteri delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, valutati secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Il diniego del beneficio è insindacabile in Cassazione quando il giudice di merito ha correttamente evidenziato tutti gli indici normativi. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 dicembre 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 25 gennaio 2023 nei confronti di un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’omessa applicazione della particolare tenuità del fatto e, in secondo luogo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché articolato su motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, la Corte ha ricostruito la struttura dell’art. 131-bis cod. pen., precisando che le condizioni applicative della causa di non punibilità — la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento — operano congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione.
Il giudice di merito è tenuto a verificare se, sulla base dei due indici-criteri delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l’indice della particolare tenuità dell’offesa e, insieme, quello della non abitualità del comportamento. Solo in presenza di entrambi il fatto può essere considerato di particolare tenuità e la punibilità esclusa. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 47039 del 08.10.2015.
Nel caso concreto, tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi dell’art. 131-bis cod. pen. La censura si risolve, dunque, in una diversa lettura del materiale probatorio, non proponibile in Cassazione.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha rilevato che il giudice di appello ha esposto in punto di diritto le ragioni del diniego delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare l’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 31543 del 08.06.2017 e Sez. U n. 10713 del 25.02.2010.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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