Bancarotta impropria: debito tributario e nesso causale richiedono motivazione puntuale (Cass. pen. Sez. V n. 30779 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2), legge fallimentare, il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali assume rilievo penale non in quanto tale, ma solo quale scelta gestionale dolosa causalmente incidente sul dissesto della società. Il giudice di merito deve pertanto accertare l’effettiva entità del debito tributario riferibile al periodo di gestione dell’imputato, verificarne la rilevanza causale rispetto al dissesto, anche in relazione ad altri fattori concorrenti e alla collocazione temporale dell’evento, e dar conto dei dati contabili prospettati dalla difesa con motivazione non apodittica. Sul piano soggettivo, il dolo investe le operazioni, mentre il dissesto è evento non voluto, la cui concreta prevedibilità presuppone la conoscenza dell’entità del debito e della capacità della società di farvi fronte.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 05.03.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato per il reato di bancarotta impropria. Gli si contestava di avere cagionato, in concorso con altro soggetto, il fallimento della società attraverso il sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, con accumulo di un debito verso l’Erario e conseguente dissesto, nonché di avere abbandonato la gestione trasferendo la carica a un prestanome.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione di legge e vizi motivazionali: contestava la sussistenza del nesso eziologico, la quantificazione del debito tributario e l’affermazione della propria responsabilità in termini di posizione, nonché il riconoscimento del dolo anziché della fattispecie colposa ex art. 224, comma 1, nn. 1) e 2), legge fallimentare. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui le operazioni dolose possono consistere in qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria dell’impresa, compresa una condotta omissiva: anche il sistematico inadempimento fiscale può rilevare quando sia capace di determinare un’esposizione debitoria irreversibile. Tuttavia la norma non sanziona l’omesso versamento in sé, bensì la sua traduzione in una scelta gestionale dolosa causalmente incisa sul dissesto.
Su questa base la Corte ravvisa una lacuna motivazionale decisiva. Il ricorrente aveva contestato con specifico motivo di appello il quantum del debito tributario, indicando una somma nettamente inferiore a quella recepita; la Corte territoriale si era limitata a definire erronea tale indicazione, senza confrontarsi con i dati contabili richiamati. Si tratta di questione non marginale, perché investe direttamente la verifica del nesso causale.
Analoga carenza riguarda le coordinate temporali. Il ricorrente aveva cessato la carica anni prima della dichiarazione di fallimento e la sentenza non si sofferma sull’intervallo, né individua la collocazione temporale del dissesto, limitandosi ad affermarlo conseguenza diretta delle condotte. La Corte ribadisce che l’assoluzione dall’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione non fondava su un fatto storico accertato e imputato ad altri, ma su insussistenza del fatto: la censura conserva però rilievo nell’accertamento eziologico, imponendo di verificare eventuali ulteriori fattori causali.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ricorda che il dolo deve investire le operazioni prodromiche, mentre il dissesto è evento non voluto, la cui prevedibilità deve essere concreta. Gli indici valorizzati in sentenza — conoscenza del debito, qualità di consigliere, contributo alla redazione dei bilanci — presuppongono l’accertamento dell’effettiva entità del debito nel periodo di carica e della percezione delle condizioni finanziarie della società, profili non approfonditi.
La Corte accoglie pertanto il ricorso: il primo motivo ha valore assorbente sul secondo. Dispone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, con salvezza di ogni valutazione sulla diversa qualificazione giuridica prospettata in via subordinata.
Nota della Redazione
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