Confisca del denaro per detenzione di stupefacenti esclusa senza nesso col reato (Cass. pen. Sez. IV n. 31435 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non può essere sottoposto a confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, poiché la detenzione non produce direttamente il profitto del reato e difetta il necessario nesso di derivazione causale tra la somma e la condotta contestata. Oggetto dell’ablazione può essere esclusivamente il provento del reato per cui è intervenuta la condanna, non di altre pregresse condotte di cessione estranee alla declaratoria di responsabilità. Resta ferma la possibilità della confisca per sproporzione, qualora ricorrano le condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990.

Il Fatto

Con sentenza del 18.11.2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti, applicava all’imputato la pena per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, del medesimo decreto, sul presupposto che si trattasse di “sicuro provento dell’attività di spaccio”.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegittimità dell’aumento per la continuazione, l’omessa verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l’illegittimità della confisca per difetto di motivazione e di nesso tra la somma e il reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i limiti del ricorso contro la sentenza applicativa della pena. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente l’impugnazione solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il primo motivo è manifestamente infondato. L’errore sulla qualificazione è deducibile solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione, secondo il principio di Sez. 4, n. 13749 del 23.03.2022. Nel caso concreto la pluralità di tipologie di stupefacente detenuto e la possibilità di autonome condotte escludono l’errore manifesto. Quanto alla dosimetria, la pena concordata è impugnabile solo se illegale, evenienza che non ricorre perché resta nei limiti edittali, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27059 del 27.02.2025.

Il secondo motivo non è consentito: l’omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo Sez. F, n. 28742 del 25.08.2020.

Coglie nel segno il terzo motivo. La Corte ribadisce che, in relazione all’illecita detenzione, il denaro può essere confiscato solo alle condizioni dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. L’art. 240 cod. pen. e l’art. 73, comma 7-bis, concernono il profitto, costituito dal vantaggio economico di diretta derivazione causale dal reato presupposto, come affermato dalle Sezioni Unite n. 31617 del 26.06.2015.

Essendo la contestazione elevata per mera detenzione, che non produce direttamente profitto, la somma rinvenuta, anche se provento di pregresso spaccio, non costituisce il profitto del reato per cui si procede. Manca dunque il nesso tra condotta contestata e denaro, che non può essere confiscato ai sensi delle richiamate disposizioni, restando possibile la sola confisca per sproporzione.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla confisca del denaro, con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano in diversa persona fisica; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

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