Benefici accessori della pensione di guerra non trasmissibili agli eredi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 107 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I benefici accessori della pensione di guerra, in quanto liquidabili a domanda del titolare, si trasmettono iure hereditatis soltanto se il diritto è già entrato nella sfera giuridica del dante causa. La sentenza che accerta in via di principio il diritto al trattamento pensionistico principale non è sufficiente a costituire nel patrimonio del pensionato i diritti consequenziali, che restano subordinati a un’apposita istanza amministrativa, non surrogabile dalla clausola di stile “salvo ogni diritto successivo”. Il termine di un anno per far retroagire gli effetti del beneficio accessorio costituisce un dies ad quem, non un dies a quo: la sua scadenza impedisce la retrodatazione, ma non esclude che la domanda possa essere proposta prima della notifica dell’atto concessivo, sin dal deposito della sentenza. L’inammissibilità della domanda proposta in giudizio solo con la memoria di replica non è sanata dalla condotta processuale dell’Amministrazione, priva di valore confessorio.
Il Fatto
Gli eredi di un ex invalido civile di guerra agivano davanti alla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia per ottenere plurimi benefici pensionistici accessori: l’assegno di assistenza e accompagnamento, l’indennità integrativa in luogo del secondo e terzo accompagnatore, l’integrazione all’indennità di assistenza e l’indennità speciale annua.
Il dante causa aveva subito nel 1945 un infortunio per lo scoppio di una nave carica di munizioni. Con una precedente sentenza del 2010 gli era stata riconosciuta la pensione di guerra di prima categoria, l’assegno di superinvalidità e l’assegno per cumulo di infermità, con decorrenza dal gennaio 1984. Il pensionato decedeva prima che fosse emesso il provvedimento attuativo del giudicato. Il Ministero negava i benefici accessori e gli eredi ricorrevano; il primo giudice dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava. Proponevano appello i soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il beneficio di cui all’art. 22 d.P.R. n. 915/1978, liquidabile a domanda sulla pensione di prima categoria per il coniuge convivente e i figli minorenni. Il primo giudice aveva rilevato che la relativa istanza era comparsa solo nella memoria di replica, mentre il ricorso introduttivo conteneva un generico riferimento all'”indennità di accompagnamento aggiuntiva”, istituto diverso, riferito agli assegni di cui alla legge n. 422/1990. Manca ogni automatismo: il beneficio richiede non solo una domanda specifica, ma la prova dei relativi presupposti. Ne deriva una domanda nuova, inammissibile in un rito ispirato a rigide preclusioni.
Nessun valore confessorio può attribuirsi alla difesa del Ministero, che si era limitata a chiarire il contenuto del provvedimento esecutivo del giudicato. Manca inoltre, come accertato in primo grado, la previa istanza amministrativa. La clausola “salvo ogni diritto successivo”, contenuta nella diffida del 1999, è clausola di puro stile, non manifestazione attuale di volontà di esercizio del diritto.
La Corte ricostruisce quindi il meccanismo dell’art. 6 della legge n. 261/1991 e dell’art. 22 cit.: è la notifica del provvedimento a rimettere in termini il pensionato per far retroagire l’accessorio alla decorrenza del trattamento principale. Ma ciò configura un dies ad quem, non un dies a quo. Se il diritto principale è riconosciuto in sede giudiziale, ogni diritto consequenziale può essere esercitato con effetti retroattivi fino a un anno dalla notifica dell’atto attuativo, e nulla impedisce di farlo prima, sin dal deposito della sentenza. Il dante causa poteva ma non doveva attendere il provvedimento del 2011; non avendolo fatto, non ha mai maturato il diritto, sicché la domanda degli eredi si rivolge a un diritto inesistente nel patrimonio del defunto. Inconferente è il richiamo all’art. 100, comma 3, d.P.R. n. 915/1978, che disciplina la pensione indiretta per i congiunti. Manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità.
Quanto all’indennità speciale annua, la Corte conferma che si tratta della tredicesima mensilità delle pensioni di guerra, non della quattordicesima. Sugli assegni d’ufficio, nessuna lacuna motivazionale: l’indennità di accompagnamento di cui al comma 1 dell’art. 21 è liquidata d’ufficio, mentre i benefici dei commi 3, 4 e 5 presuppongono una domanda del titolare. Il decesso, intervenuto prima del provvedimento di liquidazione, non devolve agli eredi un diritto mai conseguito: non v’è automatismo e la domanda amministrativa degli eredi non può che valere pro futuro. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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