Difetto di giurisdizione Corte dei conti su assegno nucleo familiare internazionale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 161 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la pensione di reversibilità è posta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ricade in regime internazionale, la domanda di assegno per il nucleo familiare non appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, ma a quella del giudice ordinario. Il riparto si radica sul rapporto previdenziale effettivamente azionato, non sull’eventuale presentazione delle istanze alla gestione per i dipendenti pubblici. Il difetto di giurisdizione va dichiarato anche d’ufficio, con compensazione integrale delle spese quando la documentazione versata dall’ente risulti di non piena perspicuità.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una pensione di reversibilità di categoria SOS, oltre che di una pensione diretta e di un’assegno di invalidità civile. Deduce di aver presentato all’INPS, tra l’ottobre 2021 e il maggio 2022, più istanze per ottenere l’assegno per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità, rimaste senza esito.
Chiede quindi l’attribuzione dell’ANF a decorrere dal marzo 2019, da quando l’ente l’ha reputata inabile con necessità di accompagnamento. L’INPS si costituisce eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, perché la pensione di reversibilità è in regime internazionale e a carico del FPLD, e perché neanche le altre due pensioni gravano su una gestione pubblica. Nel merito rappresenta di aver già erogato l’ANF nel dicembre 2021, con gli arretrati, su istanza del 15 ottobre di quell’anno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene assorbente la circostanza che la pensione di reversibilità oggetto delle istanze sia a carico del FPLD e in regime internazionale. Quel trattamento scaturisce dai contributi vantati in Italia dal dante causa, secondo l’estratto contributivo prodotto dall’INPS, mentre la restante contribuzione previdenziale risulta maturata in Germania.
Il collegio prende le distanze dalla distinzione, rinvenibile in una precedente pronuncia della stessa Sezione, tra regime sostitutivo e regime esclusivo rispetto al FPLD, giudicandola poco convincente. Ai fini del riparto rileva, invece, la collocazione sostanziale del rapporto previdenziale.
Non assume rilievo che le istanze siano state presentate alla gestione INPS per i dipendenti pubblici: da entrambe si desume chiaramente la loro attinenza al FPLD. Il criterio di collegamento con la giurisdizione contabile non si fonda sull’ufficio destinatario dell’istanza, ma sulla gestione che sostiene il trattamento.
Ne consegue il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario. Le spese di lite sono tuttavia compensate integralmente, in ragione della non totale perspicuità della documentazione versata in atti dall’INPS.
Nota della Redazione
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