Rinnovazione della notifica non eseguita e estinzione del giudizio d’appello contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 24 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando il collegio, con ordinanza, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, assegnando all’appellante un termine perentorio, e tale ordine non sia stato eseguito, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. Il principio è espresso dall’art. 182, comma 6, c.g.c., che collega automaticamente alla inottemperanza dell’ordine la definizione del giudizio in rito. L’esito estintivo prescinde dalla fondatezza della pretesa sostanziale e dall’eventuale sopravvenuto difetto di interesse dedotto dalla parte. La mancata costituzione dell’appellato non sana il vizio della notificazione e non impedisce l’applicazione della norma processuale.

Il Fatto

Un militare in quiescenza, titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, ha promosso giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia per ottenere la riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, aderendo ai principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, ritenuti non estensibili ai militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995.

L’interessato ha proposto appello, richiamando la successiva sentenza n. 12/2021/QM delle Sezioni riunite, che aveva esteso l’aliquota del 2,44% anche al personale “under 15”. Nel corso del giudizio, in ragione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza all’Inps oltre i termini di comparizione, il collegio ha assegnato all’appellante il termine perentorio per rinnovare la notifica.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la questione processuale, ai sensi dell’art. 101, comma 3, c.g.c., rilevando anzitutto che il giudizio può essere deciso nonostante la mancata comparizione dell’appellante. Questi, alla precedente udienza, aveva depositato istanza manifestando l’interesse a coltivare il giudizio per rinotificare la data di fissazione; il Presidente, sentito il Collegio, ha escluso la necessità di applicare l’art. 196 c.g.c., risultando assicurata la ratio della disposizione.

La Corte ricostruisce il contenuto dell’ordinanza del 22 ottobre 2024, ritualmente comunicata, con cui era stata disposta la rinnovazione della notificazione a carico dell’appellante, con assegnazione di termine perentorio. L’ordine non è stato eseguito e l’Istituto previdenziale non si è costituito in giudizio.

Il collegio richiama quindi il disposto dell’art. 182, comma 6, c.g.c., secondo cui, se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111 c.g.c. La norma è ritenuta di diretta applicazione, con la conseguenza che il giudizio viene definito in rito.

Nessun rilievo assume la richiesta di cancellazione dal ruolo avanzata dall’appellante per l’interlocuzione amministrativa avviata con l’Istituto, né la prospettata pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse. La Corte non esamina nel merito la questione pensionistica, limitandosi a dichiarare l’estinzione del giudizio, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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