Pagamento con assegni bancari: provata la consegna, tocca al creditore provare il mancato incasso e chi trattiene i titoli non può invocare l’inadempimento (Cassazione 20139/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 20139 del 16 giugno 2026 (R.G.N. 21323/2023) — Presidente Margherita Leone, Relatore Francescopaolo Panariello
Il principio di diritto
In tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo: soddisfatto il dovere di prestazione del debitore con la consegna dei titoli, sorge in capo al creditore un onere di cooperazione — porli all’incasso secondo buona fede e correttezza — pena l’impossibilità di far valere l’asserito inadempimento del debitore. Ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella prova di fatti positivi — quali lo smarrimento o il furto — idonei a dimostrare che il mancato possesso non è riconducibile al pagamento.
Il fatto
In forza di un accordo transattivo, poi confermato in sede protetta, una società si era impegnata a pagare a un soggetto la somma complessiva di 87.600,00 euro. Assumendo un adempimento solo parziale, il creditore otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il residuo. La società proponeva opposizione, eccependo l’avvenuto pagamento integrale mediante assegni bancari consegnati al legale del creditore.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma, rigettava l’opposizione, sul rilievo che non fosse provato l’incasso degli assegni né il consenso del creditore alla nuova modalità di pagamento. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il creditore resisteva con controricorso.
La motivazione
La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo (assorbito il primo, inammissibile il quinto). Il principio richiamato dal giudice d’appello — onere del debitore di provare il collegamento tra il debito azionato e l’obbligazione cartolare — era stato mal applicato, poiché la società aveva documentalmente provato, e la circostanza non era contestata, il collegamento tra gli assegni emessi e il residuo debito da transazione. La consegna dell’assegno accettato opera pro solvendo: provate l’emissione e la consegna del titolo, spetta al creditore provare il mancato incasso, tanto più che, per agire in via causale, egli deve offrire la restituzione del titolo (art. 58, comma 2, del r.d. n. 1736/1933).
Il creditore che, accettati gli assegni, ometta di incassarli per libera scelta tiene un comportamento contrario a buona fede e correttezza e non può far valere l’inadempimento del debitore (Cass. n. 10366/2022; n. 17127/2011 in tema di caparra): il pagamento con mezzo diverso dal denaro contante, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma, può essere rifiutato solo con giustificato motivo (Cass. n. 20552/2024). La Corte rileva inoltre che il creditore aveva ammesso di aver incassato alcuni assegni, circostanza ignorata dalla decisione impugnata. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro — che verificherà anche la tempestività della costituzione del creditore ex art. 416 c.p.c. — con l’enunciazione di cinque principi di diritto.
Implicazioni pratiche
Chi paga con assegni bancari accettati dal creditore assolve il proprio onere provando l’emissione e la consegna dei titoli; è il creditore a dover provare il mancato incasso e la ragione, a lui non imputabile, che lo ha impedito. Il creditore che trattenga gli assegni senza incassarli, per libera scelta, viola la buona fede e non può né far valere l’inadempimento né agire in via monitoria; se intende agire in via causale deve prima offrire la restituzione dei titoli (art. 58 del r.d. n. 1736/1933). La regola serve anche a evitare l’ingiustificata — e potenzialmente illecita — duplicazione dei titoli, quando all’assegno già incassato si affianchi il decreto ingiuntivo per lo stesso credito.
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