Borse di studio medici specializzandi anni pre 2006 non indicizzate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3611 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi dettata dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999 si applica, per effetto dei ripetuti differimenti, ai soli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. I medici iscritti negli anni antecedenti restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, tanto sotto il profilo ordinamentale quanto sotto quello economico. La direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo od ulteriore obbligo in ordine alla misura della borsa di studio. L’importo delle borse dei medici specializzandi iscritti in anni accademici antecedenti al 2006/2007 non è pertanto soggetto né a incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., il ricorso che censuri una pronuncia conforme a tale orientamento consolidato.

Il Fatto

Un gruppo di medici, iscritti ai corsi di specializzazione della facoltà di medicina di un ateneo siciliano in epoca antecedente al 2007, agiva in giudizio nei confronti dell’Università e di diverse Amministrazioni statali per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive dovute in forza del DPCM 7.3.2007.

In subordine, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento di un’adeguata remunerazione o del trattamento previsto per gli specializzandi a far tempo dall’ottobre 2006, anche mediante applicazione retroattiva della normativa nazionale e diretta applicazione di quella comunitaria; in ulteriore subordine, l’accertamento della responsabilità dello Stato per la tardiva attuazione delle direttive europee e il conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, l’aveva rigettata. I soccombenti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, con i quali i ricorrenti lamentavano la mancata indicizzazione della borsa di studio, la tardiva attuazione delle direttive comunitarie e il difetto di adeguamento triennale. Il Collegio li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale si è pronunciata in conformità a un orientamento consolidato della stessa Cassazione.

Richiamando le recenti Cass. n. 35613/2023 e Cass. n. 20692/2023, la S.C. ribadisce che la disciplina economica degli specializzandi di cui all’art. 39 d.lgs. n. 368/1999 opera soltanto per gli iscritti dall’anno accademico 2006/2007. Per gli anni precedenti resta ferma la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, sotto entrambi i profili. La direttiva 93/16/CEE, infatti, non impone alcun obbligo ulteriore sulla misura della borsa di studio.

Un secondo principio richiamato esclude che l’importo delle borse degli iscritti in anni antecedenti al 2006/2007 sia soggetto a incremento per variazione del costo della vita o all’adeguamento triennale previsto dal citato d.lgs. n. 257/1991.

Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, poiché presuppongono entrambi la configurabilità in astratto del diritto azionato. Quanto al sesto, relativo alle spese di lite, la censura presuppone la fondatezza della domanda ed è comunque insindacabile l’apprezzamento del giudice di merito sul criterio della soccombenza.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *