Contributo di solidarietà sulla pensione: illegittimo il prelievo della Cassa professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16043 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati — nella specie la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti — non possono adottare, nemmeno per assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri ad esso applicabili. Tali atti sono incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e danno luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. L’azione di restituzione delle somme trattenute è soggetta a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito. Sugli importi restituiti competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con ciascun prelievo, fino all’effettivo pagamento.

Il Fatto

Il titolare di una pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha chiesto al Tribunale di Treviso di dichiarare illegittime le trattenute operate sulle rate di pensione a titolo di contributo di solidarietà, deducendone il contrasto con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato e autenticamente interpretato dalle leggi successive, e con l’art. 22 del regolamento della Cassa approvato con D.M. del 14.07.2004, oltre che con le delibere che avevano introdotto il prelievo per i quinquenni 2009-2013 e 2014-2018.

Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l’illegittimità del contributo e condannando la Cassa alla restituzione. La Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello con la sentenza n. 224/2023. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il pensionato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per violazione delle norme che regolano l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del suo regolamento e il limite dell’equilibrio finanziario. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su trattamenti già determinati: il prelievo viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., riservata al legislatore. Nel percorso argomentativo la Corte ha citato Cass. n. 31875 del 2018 e gli arresti successivi, fino a Cass. n. 20684/2024, n. 20694/2024 e n. 20710/2024, qualificando tale indirizzo come diritto vivente.

Il secondo motivo, subordinato, contestava l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale. Anche tale censura è stata respinta: la Corte ha ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, confermato da Cass. n. 6170 del 2024, secondo cui l’azione di restituzione delle trattenute è assoggettata a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito cui è correlato il termine quinquennale.

Il terzo motivo investiva la decorrenza degli interessi, che la sentenza impugnata aveva collocato al momento di ciascun prelievo. La Corte ha dato continuità all’indirizzo espresso da Cass. n. 24528 del 2024 e Cass. n. 24255 del 2024: i crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne costituiscono componente essenziale, sicché gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento, calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che i motivi offrissero elementi per mutare l’orientamento. Alla soccombenza è seguita la condanna della ricorrente alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre all’applicazione dei commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ. e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, stante l’esito conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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