Cambio appalto, clausola sociale e obbligo di repêchage del datore uscente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9770 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tutela apprestata dalla disciplina collettiva in favore dell’occupazione per l’ipotesi di cambio appalto, mediante la costituzione di un nuovo rapporto con il fornitore subentrante, opera sul piano dei rapporti tra i soggetti stipulanti e non incide sul rapporto individuale di lavoro. Essa non esclude, ma si aggiunge, alla tutela spettante al lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge al potere di recesso. Ne deriva che il datore uscente resta tenuto all’obbligo di repêchage; la valutazione sulla fungibilità e sulla ricollocabilità dei lavoratori, congruamente motivata, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti, con il duplice onere di prospettare l’impossibilità logica del ragionamento probatorio e la sua decisività in termini di assoluta certezza.
Il Fatto
Sei lavoratori, operatori di call center addetti a un appalto di servizi, sono stati licenziati a seguito del cambio appalto e del rifiuto dell’assunzione presso la società subentrante, disponibile ad assumere il personale del fornitore uscente ma a condizioni ritenute deteriori. La domanda dei lavoratori, accolta dal Tribunale nella fase sommaria, è stata rigettata in esito all’opposizione della società.
In riforma di quella decisione, la Corte d’Appello di Roma ha annullato i licenziamenti, ordinato la reintegra e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto per ciascun lavoratore, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, connessi perché tutti relativi alla valutazione delle prove sulla fungibilità e sulla possibilità di ricollocazione, sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti o tragga da una fonte di prova un’informazione non riconducibile a quel mezzo. Il ricorrente deve assolvere al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la loro sottrazione avrebbe condotto a una decisione diversa, non in termini di mera probabilità ma di assoluta certezza.
Le censure, in realtà, contestano la valutazione probatoria del giudice di merito, riservata a quest’ultimo e insindacabile in sede di legittimità quando congruamente argomentata. Parimenti inammissibile è il quarto motivo: la Corte territoriale ha accertato, con motivazione non sindacabile, che erano stati illegittimamente trascurati il livello di professionalità proprio dell’inquadramento posseduto da ciascun lavoratore e le competenze acquisibili attraverso un normale periodo di formazione di riqualificazione on the job.
Il quinto motivo non è fondato. Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui la procedura prevista dalle parti collettive per la tutela dell’occupazione nel cambio appalto, mediante la costituzione di un nuovo rapporto con un soggetto diverso, si pone sul piano dei rapporti fra i soggetti stipulanti e non incide sul rapporto individuale di lavoro. La tutela collettiva non esclude, ma si aggiunge, a quella spettante al lavoratore nei confronti del datore che ha intimato il licenziamento, non incidendo sul suo diritto di impugnarlo per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Ciò tanto più quando è emerso che la necessaria riassunzione presso l’azienda subentrante non era stata prevista a parità di condizioni economiche e normative.
Il sesto motivo è infondato. La Corte richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022, che hanno inciso sull’art. 18, comma 7, legge n. 300/1970: la prima nella parte in cui prevede che il giudice, accertata la manifesta insussistenza del fatto, «può altresì applicare» invece che «applica altresì» la tutela reintegratoria; la seconda limitatamente alla parola «manifesta». Anche il settimo motivo non è accolto, risultando incompatibile con i precedenti, non essendo la motivazione viziata da apparenza. Il ricorso principale è rigettato e il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
Nota della Redazione
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