Il giudice di merito decide sulla proporzionalità della sanzione espulsiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10661 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata è devoluta al giudice di merito, perché implica un apprezzamento dei fatti che hanno originato la controversia. In sede di legittimità essa è sindacabile soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, oppure sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere articolata su espressioni o argomenti tra loro inconciliabili, o perplessi o manifestamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo. Non è ammissibile la censura che, prospettando una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, investa il ragionamento presuntivo posto a base del decisum. Il sindacato sul nesso di causalità tra fatto noto e fatto ignoto è ammesso solo se il convincimento del giudice di merito risulti assolutamente illogico o contraddittorio.
Il Fatto
Una dipendente di una società di servizi postali, responsabile di un ufficio, impugna il licenziamento intimato nel 2015. Il giudice di primo grado, ritenuta la condotta sproporzionata rispetto alla sanzione espulsiva, dichiara risolto il rapporto e condanna la società al pagamento di un’indennità pari a diciotto mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Corte d’appello, pronunciando sui reclami di entrambe le parti, conferma la decisione di prime cure. Avverso la sentenza di appello la lavoratrice propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, censurando la valutazione di non proporzionalità della sanzione espulsiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta in primo luogo il primo motivo, con il quale la ricorrente principale deduce, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e il travisamento della prova, contestando l’accertamento della condotta omissiva di omessa vigilanza. Il motivo è dichiarato inammissibile: la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado e difetta l’indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni, come imposto dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. in ipotesi di doppia conforme. La ricorrente, inoltre, mira a una rivisitazione nel merito delle emergenze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ribadisce che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge. Un simile apprezzamento di fatto, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. La censura sul ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio.
Il terzo motivo, relativo alla specificità della contestazione e al divieto di immutabilità del fatto addebitato, è dichiarato inammissibile: la Corte di merito ha escluso la genericità della contestazione e la successiva modifica dell’addebito, e le doglianze si sostanziano in una mera contrapposizione valutativa. La censura omette altresì di trascrivere il contenuto della lettera di contestazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Il quarto motivo presenta un profilo di inammissibilità e uno di infondatezza. La questione della riconducibilità della condotta a una fattispecie punita con sanzione conservativa dal contratto collettivo è nuova, non essendo stata prospettata nei gradi di merito. Nel merito, la Corte d’appello ha implicitamente escluso la corrispondenza tra la fattispecie concreta e le ipotesi contemplate dall’art. 54, comma 2, lett. e) ed f), c.c.n.l., valorizzando il settore bancario di attività e la rilevanza pubblica degli interessi coinvolti, tra cui la tutela del risparmio ex art. 47 Cost. La condotta è stata quindi ricondotta alle ipotesi “altrimenti sanzionabili”.
Il quinto motivo, sulla nullità del licenziamento per intento ritorsivo o discriminatorio, è inammissibile per non essersi confrontato con l’autonoma ratio decidendi della genericità dell’allegazione e della prova. Infine, il ricorso incidentale della società è respinto: la valutazione di proporzionalità del recesso spetta al giudice di merito e la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi che ne consentirebbero il sindacato in Cassazione.
Nota della Redazione
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